Sì. I contributi a carico dell’azienda o del lavoratore versati a mètaSalute dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (e quindi sono esenti da tassazione) per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 annui.
I contributi a carico delle aziende rappresentano una voce di costo del lavoro, deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa soggetto ad Ires (art. 95, comma 1, e art. 51, lett. a), del TUIR).
Vi è di più. I contributi del datore di lavoro versati a mètaSalute sono soggetti, in luogo della contribuzione sociale ordinaria (INPS), ad un contributo di solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche cui sono iscritti i lavoratori. (Art. 6 del D.Lgs. 314/97).
Il versamento dei contributi è segnalato nel C.U. Il datore di lavoro - in qualità di sostituto d’imposta - provvede ad operare la deduzione delle quote contributive corrisposte al Fondo fino al limite di euro 3.615,20 annui.
mètaSalute ad Ottobre 2017 ha ricevuto il rinnovo dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari (D.M. 31.3.2008 e D.M. 27.10.2009) a fronte della quale gli iscritti al Fondo possono usufruire del beneficio tributario di esenzione dei contributi per l’anno 2017, anche per le somme versate nei mesi antecedenti Ottobre. L’obbligazione tributaria è, infatti, riferibile a periodi d’imposta che per le persone fisiche coincidono con l’anno solare.
Nel caso in cui ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente il datore di lavoro non abbia escluso i contributi versati al Fondo con riferimento ai mesi antecedenti l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari (Ottobre 2017), il recupero dell’agevolazione fiscale su tali contributi potrà avvenire in occasione dell’attività di conguaglio di fine anno ad opera del sostituto d’imposta tra le ritenute operate sulle retribuzioni mensili e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli stessi emolumenti.
No. Non possono essere indicate tra gli oneri detraibili le spese sanitarie sostenute che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:
Sono detraibili al 19% le spese sanitarie non rimborsate rimaste a carico dell’iscritto al Fondo con la franchigia annua di 129,11 euro.
Inoltre, qualora i contributi versati abbiano superato il plafond di deducibilità la parte eccedente i 3.615,20 euro concorrerà a formare reddito da lavoro dipendente e pertanto l’iscritto potrà fruire della detrazione anche di parte delle spese rimborsate in proporzione alla quota dei contributi che vanno ad aumentare il reddito imponibile.
I riferimenti legislativi sono i seguenti:
• Lett. e-ter) del primo comma dell’art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi
• Lett. a) del secondo comma dell’art. 51 del Tuir
• Lett. h) del secondo comma dell’art. 51 del Tuir
• Lett. c) del primo comma dell’art. 15 del Tuir
• Art. 6 del D.Lgs. 314/97