F.A.Q. – FAQ più popolari
Guida a domande e risposte
-
Quanto costa Metasalute?
La contribuzione per il Piano Base 2024-2026 è pari a euro 13 al mese a totale carico dell’Azienda. Tale contribuzione offre anche la possibilità all’Iscritto di estendere la copertura per i propri familiari a carico, senza costi aggiuntivi.
Per i Piani Sanitari Integrativi previsti dal Fondo per il triennio 2024-2026, invece, sussistono i seguenti importi mensili:
PIANO MS 1 euro 16,67 200 PIANO MS 2 euro 23,34 280 PIANO MS 3 euro 34,00 408 PIANO MS 4 euro 75,00 900 Gli importi mensili sono determinati dividendo la contribuzione annua con arrotondamento al secondo decimale.
Contribuzione per l’iscrizione dei familiari NON a carico: la tabella con la quota prevista per ogni piano è disponibile nell’Allegato al Regolamento, art. 2.
-
Con l’aggiornamento del Regolamento sono cambiate le regole per iscrivere i familiari. Chi posso iscrivere gratuitamente e chi posso iscrivere a pagamento?
- Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo Regolamento.
E’ possibile iscrivere gratuitamente i familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto.
I familiari che hanno diritto all’iscrizione sono:
– il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016); non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno d’età e fino al compimento del 26° anno di età;
– i figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) senza limiti di età.Tali soggetti non devono possedere un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) superiore ad euro 2.840, 51 (DPR. n. 917/1986, punto n. 2) ed euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni (Legge n. 205 del 2017, commi 252 e 253), o quello pro tempore vigente.
L’iscrizione gratuita comporta l’inclusione nel piano sanitario del lavoratore titolare iscritto e la condivisione delle garanzie sanitarie e dei massimali secondo quanto previsto dalle Guide ai Piani Sanitari.
- ATTENZIONE: ogni variazione in corso d’anno del nucleo familiare e del relativo carico fiscale deve essere tempestivamente comunicata nell’Area Riservata.
- Per tutte le specifiche si rimanda all’art. 3.3 del Regolamento vigente.
E’ possibile iscrivere a pagamento i familiari NON a carico del lavoratore dipendente iscritto.
I familiari che hanno diritto all’iscrizione a pagamento sono:
– coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
– conviventi di fatto di cui alla L.76/2016 (Art. 1, comma 36);
– figli non a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto affidati con sentenza di separazione/divorzio all’ex coniuge;
– figli non a carico purché conviventi;
– figli a carico dal compimento del 26° anno d’età.E’ quindi consentita l’adesione al Fondo con il versamento da parte del dipendente iscritto del premio annuale previsto per i singoli Piani Sanitari. All’Allegato 2 del Regolamento, art. 2, è disponibile la tabella con le quote contributive.
Il lavoratore dipendente può far aderire il proprio familiare non fiscalmente a carico allo stesso piano cui egli già aderisce con massimali autonomi oppure può far aderire il proprio familiare al Piano Base con massimali autonomi.
- ATTENZIONE: a partire dall’anno 2022, nel caso in cui un familiare non fiscalmente a carico decida di non aderire nuovamente per l’anno 2022, potrà iscriversi trascorsi 3 anni dall’ultima adesione al Fondo (Es. Il familiare del lavoratore iscritto come fiscalmente non a carico per l’anno 2021, sceglie di non aderire per l’anno 2022 → potrà iscriversi nuovamente come familiare non fiscalmente a carico dall’anno 2025).
E’ importante ricordare che gli unici familiari che hanno diritto all’iscrizione – indipendentemente dal carico fiscale – sono quelli previsti dal Regolamento. Non è possibile iscrivere, anche se presenti nello stato di famiglia, altri familiari (es. non può essere iscritto un genitore, un fratello, un cugino, un nonno, un nipote, uno zio, un animale).
-
Chi può aderire al Fondo Metasalute?
Si possono iscrivere a Metasalute i lavoratori dipendenti di imprese che applicano il CCNL dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti ed i lavoratori del comparto orafo e argentiero, superato il periodo di prova, a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali:
- Tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time (orizzontale e verticale) e a domicilio;
- Apprendistato;
- Tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione.
Possono altresì aderire a Metasalute:
- I dipendenti delle parti stipulanti il CCNL dell’industri metalmeccanica e della installazione di impianti anche se distaccati in base alla legge n.300 del 1970.
In aggiunta ai lavoratori dipendenti succitati, sono destinatari delle prestazioni del Fondo anche il nucleo familiare a carico e quello non a carico.
-
Quali sono i vantaggi che ho aderendo a Metasalute?
L’iscritto a Metasalute ha la possibilità di fruire di numerose prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale.
In particolare, l’iscritto a Metasalute potrà utilizzare la rete convenzionata con Intesa Sanpaolo RBM Salute per l’erogazione in forma diretta delle prestazioni (centri diagnostici, case di cura, ospedali, centri odontoiatrici e fisioterapici) diffusa in tutta Italia.
-
Quanto costa Metasalute?
La contribuzione per il Piano Base 2021-2023 è pari a euro 13 al mese a totale carico dell’Azienda. Tale contribuzione offre anche la possibilità all’Iscritto di estendere la copertura per i propri familiari a carico, senza costi aggiuntivi.
Per i Piani Sanitari Integrativi previsti dal Fondo per il triennio 2021-2023, invece, sussistono i seguenti importi mensili:
Piano integrativo A: contribuzione mensile pari ad euro 16,67 su base annua
Piano integrativo B: contribuzione mensile pari ad euro 21,00 su base annua
Piano integrativo C: contribuzione mensile pari ad euro 24,34 su base annua
Piano integrativo D: contribuzione mensile pari ad euro 28,17 su base annua
Piano integrativo E: contribuzione mensile pari ad euro 34,00 su base annua
Piano integrativo F: contribuzione mensile pari ad euro 67,00 su base annuaGli importi mensili sono determinati dividendo la contribuzione annua con arrotondamento al secondo decimale.
Contribuzione per l’iscrizione dei familiari NON a carico: la tabella con la quota prevista per ogni piano è disponibile nell’Allegato al Regolamento, art. 2.
-
Come avviene il pagamento dei contributi per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo?
I lavoratori iscritti per cui è dovuta la contribuzione sono quelli comunicati al Fondo secondo quanto previsto dal Regolamento .
A decorrere dal 1° aprile 2018 il versamento della contribuzione mensilmente dovuta per ciascun lavoratore iscritto al Fondo potrà essere effettuato dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento tramite modello di pagamento unificato F24, codice MET1 (Risoluzione dell’AE n° 90/E del 14/07/2017). Si raccomanda di specificare nell’Uniemens il codice corrispondente al Piano Sanitario prescelto (Circ. INPS n° 189 del 28/12/2017). Per una corretta compilazione del modello F24 e del flusso Uniemens, consigliamo la consultazione delle seguenti istruzioni:
https://www.fondometasalute.it/wp-content/uploads/2018/05/circolare-n-1-2018-f24-uniemens.pdfIn alternativa al pagamento mediante F24 l’Azienda potrà continuare a versare la contribuzione con MAV, il quale verrà generato dalla piattaforma Metasalute a partire dall’inizio di ogni mese successivo a quello di competenza. Per una corretta gestione della suddetta modalità di versamento della contribuzione, si consiglia la consultazione del Manuale operativo MAV
In entrambi i casi sussiste per l’Azienda l’obbligo di inserire in piattaforma le cessazioni delle coperture secondo le modalità e tempistiche indicate dal Regolamento
-
Dopo l’adesione al Fondo, la mia copertura è subito attiva e posso richiedere le prestazioni sanitarie?
Le adesioni dei lavoratori dipendenti pervenute a decorrere dal 1°aprile 2018 (con esclusione della fattispecie di cui all’art.5) determineranno, per ragioni tecnico-amministrative, la decorrenza del diritto alle prestazioni sanitarie dal 1° giorno del 5° mese successivo a quello in cui avviene la prima contribuzione.
Il diritto alle prestazioni sanitarie – per coloro che hanno aderito dal 1°aprile 2018- si protrae dopo la cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità di contribuzione versate dall’azienda fino al momento della decorrenza della copertura sanitaria sopra citata (4 mesi).
Dopo che l’iscritto ha maturato il diritto alle prestazioni sanitarie con il Fondo, non è prevista nessuna ulteriore carenza con la Compagnia assicurativa.
-
Quali spese sanitarie posso portare in detrazione?
Sono detraibili al 19% le spese sanitarie non rimborsate rimaste a carico dell’iscritto al Fondo con la franchigia annua di 129,11 euro.
Inoltre, qualora i contributi versati abbiano superato il plafond di deducibilità, la parte eccedente i 3.615,20 euro concorrerà a formare reddito da lavoro dipendente e pertanto l’iscritto potrà fruire della detrazione anche di parte delle spese rimborsate in proporzione alla quota dei contributi che vanno ad aumentare il reddito imponibile.
-
Posso portare in detrazione le spese sanitarie coperte da Metasalute?
No. Non possono essere indicate tra gli oneri detraibili le spese sanitarie sostenute che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:
- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.
-
Per il datore di lavoro, i contributi sono deducibili?
I contributi a carico delle aziende rappresentano una voce di costo del lavoro, deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa soggetto ad Ires (art. 95, comma 1, e art. 51, lett. a), del TUIR).
Vi è di più. I contributi del datore di lavoro versati a Metasalute sono soggetti, in luogo della contribuzione sociale ordinaria (INPS), ad un contributo di solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche cui sono iscritti i lavoratori. (Art. 6 del D.Lgs. 314/97).
-
I contributi a Metasalute sono deducibili dal reddito?
Sì. I contributi a carico dell’azienda o del lavoratore versati a Metasalute dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (e quindi sono esenti da tassazione) per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 annui.
-
La mia azienda ha attivato per i dipendenti anche un’altra polizza per la protezione da COVID-19 che ha garanzie analoghe a quelle offerte dal piano integrativo di Metasalute, posso richiedere al Fondo Metasalute la liquidazione del medesimo sinistro?
Si, è possibile fare richiesta di indennizzo.
-
Se sono ricoverato in una struttura ospedaliera del S.S.N. per curare una sindrome influenzale di natura pandemica e poi, a seguito di un peggioramento, vengo trasferito nel reparto di terapia intensiva o sub intensiva per la cura di sindromi influenzali di natura pandemica, alle dimissioni posso ottenere sia l’indennità di euro 30 al giorno per max 30 giorni, sia l’indennità di euro 1.000 di cui alla garanzia indennità post ricovero in terapia intensiva o di euro 500 di cui alla garanzia indennità post ricovero in terapia sub intensiva?
Si, le due indennità possono essere richieste se il ricovero avviene per “accertamenti o cure di sindromi influenzali di natura pandemica” e successivamente si viene trasferiti in un reparto di terapia intensiva, sub intensiva o reparto assimilabile; in questo caso si avrà diritto all’indennità di euro 30 al giorno (max 30 giorni) per il periodo di permanenza in struttura per “accertamenti o cure di sindromi influenzali di natura pandemica” e, in aggiunta, si avrà diritto all’indennità una tantum di 1.000,00 euro per il ricovero in terapia intensiva o all’indennità una tantum di 500,00 euro per il ricovero in terapia sub intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti medicali ventilati a caschi respiratori.
Nel caso in cui il ricovero avvenga direttamente in terapia intensiva per la cura di sindromi influenzali di natura pandemica, Intesa Sanpaolo RBM Salute liquida un’indennità una tantum di 1.000,00 euro (corrisposta ad avvenute dimissioni dalla struttura).
Nel caso in cui il ricovero avvenga direttamente in un reparto di terapia sub intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti medicali ventilati e caschi respiratori, l’indennità è ridotta a 500,00 euro una tantum (corrisposta ad avvenute dimissioni dalla struttura).
-
Che cosa devo mandare alla Compagnia per ottenere l’indennità da ricovero e post ricovero in terapia intensiva e sub intensiva?
È necessario presentare copia della S.D.O. (scheda di dimissioni ospedaliere); nel caso in cui la S.D.O. non contenga le informazioni necessarie alla corretta istruttoria del sinistro, Intesa Sanpaolo RBM Salute richiede all’Assistito di trasmettere copia della cartella clinica completa.
In alternativa alla S.D.O., in considerazione della straordinarietà del periodo, l’Assistito potrà trasmettere copia della lettera di dimissioni, fermo rimanendo che, se non contiene le informazioni necessarie alla corretta istruttoria del sinistro, Intesa Sanpaolo RBM Salute richiede copia della cartella clinica completa.
-
Che cos’è la SDO (scheda di dimissioni ospedaliere) e a chi la devo richiedere?
La Scheda di Dimissione Ospedaliera è parte integrante della cartella clinica, che riporta una serie di informazioni:
- anagrafiche (ad esempio: sesso, data e luogo di nascita, comune di residenza)
- cliniche (ad esempio: diagnosi, procedure diagnostiche, informazioni sul ricovero e la dimissione)
- relative alla struttura dove è stato effettuato il ricovero ospedaliero.
È rilasciata dalla struttura sanitaria presso cui è stato effettuato il ricovero.
-
Sono un erede di un lavoratore che è deceduto nel corso di un ricovero avvenuto per accertamento di sindromi influenzali di natura pandemica e successivamente trasferito in terapia intensiva per cura di sindromi influenzali di natura pandemica; posso richiedere l’indennità in caso di ricovero per accertamenti o cura di sindromi influenzali di natura pandemica e l’indennità una tantum per il ricovero in terapia intensiva?
No, è possibile richiedere soltanto il contributo per le spese funerarie.
-
Se sono ricoverato in un reparto che non è di terapia intensiva o sub intensiva, come ad esempio un reparto di medicina generale, posso usufruire della garanzia “indennità in caso di ricovero per accertamenti o cura di sindromi influenzali di natura pandemica” per cui è prevista un’indennità di euro 30 al giorno per max 30 giorni?
Si. La polizza riconosce un’indennità una tantum di 30 euro per ciascun giorno di ricovero fino ad un massimo di 30 giorni, qualora la diagnosi di ingresso sia per accertamento o cura di sindromi influenzali di natura pandemica. Il ricovero deve avvenire esclusivamente presso:
- Struttura ospedaliera del S.S.N
- Struttura accreditata o convenzionata con il S.S.N
- Struttura appositamente autorizzata dalle ordinanze governative (ad es. ospedali privati, militari e da campo)
-
Sono un erede di un lavoratore che è deceduto nel corso di un ricovero in un reparto che non era di terapia intensiva né di terapia sub intensiva, posso richiedere l’erogazione del contributo per le spese funerarie?
No, il contributo per le spese funerarie è riconosciuto solo nel caso in cui il ricovero sia avvenuto in un reparto di terapia intensiva o sub intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti medicali ventilati e caschi respiratori.
-
Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia al termine del quale il medico mi consente di tornare a casa. Le spese per l’utilizzo della sala emodinamica sono coperte dalla Compagnia Assicurativa?
Certo, il costo dell’esame e della sala emodinamica sono coperte interamente dalla garanzia di polizza relativa all’Alta Diagnostica.
-
Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia al termine del quale il medico reputa opportuno tenermi una notte in osservazione. I costi relativi alla degenza restano a mio carico?
Il costo dell’esame e della sala emodinamica è coperto interamente dalla garanzia di polizza relativa all’Alta Diagnostica mentre i costi relativi alla degenza in caso di ricovero restano a carico dell’iscritto con applicazione di tariffe agevolate Intesa Sanpaolo RBM Salute.
-
Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia a seguito del quale il medico ravvisa la necessità di intervenire urgentemente e contestualmente con una angioplastica. É necessaria la rettifica del mio VoucherSalute?
Sì, se si è in possesso di un VoucherSalute che autorizza una Coronarografia e, durante l’erogazione della prestazione, il medico dovesse ravvisare la necessità di eseguire con urgenza una angioplastica, la Struttura Convenzionata dovrà chiedere alla Compagnia Assicurativa la rettifica di quel VoucherSalute. Nel caso in cui l’angioplastica rientrasse negli interventi coperti dal proprio Piano Sanitario, la prestazione sarà coperta dalla garanzia “Ricovero in Istituto di cura per intervento chirurgico”.
-
Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia al termine del quale il medico mi segnala la necessità di tornare in un secondo momento per effettuare una angioplastica. Dovrò richiedere un nuovo VoucherSalute?
In questo caso l’esame di Coronarografia e l’uso della sala emodinamica sono state autorizzate già con il primo VoucherSalute. Per il successivo intervento di angioplastica sarà necessario richiedere l’autorizzazione di un secondo VoucherSalute la cui prestazione rientrerà nella garanzia di polizza relativa al “Ricovero in Istituto di Cura per intervento chirurgico”, nel caso in cui l’angioplastica rientrasse negli interventi coperti dal proprio Piano Sanitario.