- Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo Regolamento.
E’ possibile iscrivere gratuitamente i familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto.
I familiari che hanno diritto all’iscrizione sono:
– il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016); non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno d’età e fino al compimento del 26° anno di età;
– i figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) senza limiti di età.
Tali soggetti non devono possedere un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) superiore ad euro 2.840, 51 (DPR. n. 917/1986, punto n. 2) ed euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni (Legge n. 205 del 2017, commi 252 e 253), o quello pro tempore vigente.
L’iscrizione gratuita comporta l’inclusione nel piano sanitario del lavoratore titolare iscritto e la condivisione delle garanzie sanitarie e dei massimali secondo quanto previsto dalle Guide ai Piani Sanitari.
- ATTENZIONE: ogni variazione in corso d’anno del nucleo familiare e del relativo carico fiscale deve essere tempestivamente comunicata nell’Area Riservata.
- Per tutte le specifiche si rimanda all’art. 3.3 del Regolamento vigente.
E’ possibile iscrivere a pagamento i familiari NON a carico del lavoratore dipendente iscritto.
I familiari che hanno diritto all’iscrizione a pagamento sono:
– coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
– conviventi di fatto di cui alla L.76/2016 (Art. 1, comma 36);
– figli non a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto affidati con sentenza di separazione/divorzio all’ex coniuge;
– figli non a carico purché conviventi;
– figli a carico dal compimento del 26° anno d’età.
E’ quindi consentita l’adesione al Fondo con il versamento da parte del dipendente iscritto del premio annuale previsto per i singoli Piani Sanitari. All’Allegato 2 del Regolamento, art. 2, è disponibile la tabella con le quote contributive.
Il lavoratore dipendente può far aderire il proprio familiare non fiscalmente a carico allo stesso piano cui egli già aderisce con massimali autonomi oppure può far aderire il proprio familiare al Piano Base con massimali autonomi.
- ATTENZIONE: a partire dall’anno 2022, nel caso in cui un familiare non fiscalmente a carico decida di non aderire nuovamente per l’anno 2022, potrà iscriversi trascorsi 3 anni dall’ultima adesione al Fondo (Es. Il familiare del lavoratore iscritto come fiscalmente non a carico per l’anno 2021, sceglie di non aderire per l’anno 2022 → potrà iscriversi nuovamente come familiare non fiscalmente a carico dall’anno 2025).
E’ importante ricordare che gli unici familiari che hanno diritto all’iscrizione – indipendentemente dal carico fiscale – sono quelli previsti dal Regolamento. Non è possibile iscrivere, anche se presenti nello stato di famiglia, altri familiari (es. non può essere iscritto un genitore, un fratello, un cugino, un nonno, un nipote, uno zio, un animale).