G.4 TRISOMIA 21 – SINDROME DI DOWN (FIGLI DEL TITOLARE CAPONUCLEO)
In caso di diagnosi di Trisomia 21 (Sindrome di Down) nei primi 3 anni di vita del neonato, la garanzia prevede una indennità di 1.000,00 euro per anno/neonato massimo per 3 anni, sempre che la polizza sia operativa.
La garanzia è una semplice indennità ed è finalizzata al risarcimento forfettario alla famiglia delle spese per le cure, l’assistenza e la promozione della salute del bambino affetto da Trisomia 21. A causa della natura e dei fini dell’indennità, l’importo è esente da imposte*.
*Art. 6, comma 2, del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917)