Fisioterapia

MS 1 /
Fisioterapia

C.3 FISIOTERAPIA, OSTEOPATIA, AGOPUNTURA, CURE TERMALI, KINESITERAPIA,RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA E NEUROMOTORIA A SEGUITO DI MALATTIA

La Compagnia paga le spese per trattamenti di fisioterapia, osteopatia, agopuntura, cure termali, kinesiterapia, riabilitazione cardiologica e neuromotori effettuati a seguito di malattia e ad essa correlati.

Non rientrano nella definizione, e quindi sono escluse dalla copertura assicurativa, le prestazioni:
– per problematiche estetiche (alterazioni che non hanno valenza funzionale, cioè che non alterano la funzionalità di un organo o apparato);
– eseguite con metodiche che abbiano finalità estetica (ad esempio la mesoterapia a fini estetici);

C.3.1 MASSIMALE

Assistenza Diretta
Il massimale previsto è 500,00 euro per anno/nucleo familiare

Assistenza Diretta domiciliare
Il massimale previsto per tale garanzia è 500,00 euro per anno/nucleo familiare

Regime rimborsuale/Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale
Il limite di spesa previsto è di 250,00 euro per anno/nucleo familiare

C.3.2 REGIMI DI EROGAZIONE

  • Assistenza Diretta
  • Assistenza Diretta domiciliare: in alternativa all’erogazione in una Struttura
    convenzionata, l’Assicurato può chiedere di poter ricevere la prestazione direttamente al proprio domicilio. In tal caso:
    • oltre ai terapisti sono rese disponibili in loco tutte le apparecchiature elettromedicali
    necessarie per un trattamento adeguato e completo
    • il Servizio di Fisioterapia Domiciliare è certificato secondo gli standard di qualità (ISO
    9001/ UNI EN ISO 9001)
    • tutte le apparecchiature elettromedicali consegnate al paziente o utilizzate dal
    Fisioterapista sono certificate e costantemente controllate in termini di sicurezza elettrica
    • il personale sanitario è in possesso di tutti i requisiti accademici previsti dalla
    normativa vigente e l’organizzazione strutturata ed efficiente consente di erogare un
    servizio di elevata qualità dal primo contatto telefonico, alla consegna attrezzature, alle
    terapie per poi concludersi con la chiusura della pratica amministrativa.
    • il servizio è disponibile, senza attese, su tutto il territorio nazionale
    • le prestazioni erogate in regime diretto domiciliare sono liquidate direttamente alle
    Strutture Sanitarie convenzionate
  • Regime rimborsuale
  • Rimborso del Ticket per il tramite dell’utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale

C.3.3 FRANCHIGIE/SCOPERTI/MASSIMO INDENNIZZABILE

Assistenza Diretta
Scoperto del 30%

Assistenza Diretta domiciliare
Scoperto del 30% più franchigia di 25 euro ad accesso.

Regime rimborsuale
Intesa Sanpaolo RBM Salute rimborsa le spese applicando uno scoperto del 30% e fino 25,00 euro per ciascuna prestazione effettuata durante la seduta

Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale
Rimborso del Ticket senza applicazione di franchigie o scoperti

In ogni caso, se l’Assicurato è residente in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate, il rimborso è effettuato con le regole liquidative dell’Assistenza diretta.

 

Esempi:
Regime di Assistenza diretta
Massimale € 500,00
Costo della fisioterapia (3 sedute) € 240,00
Scoperto 30%
Prestazione autorizzata € 240,00, di cui € 168,00 a carico di Intesa Sanpaolo RBM Salute e € 72,00 a carico dell’Assicurato
Regime di Assistenza diretta domiciliare
Massimale€ 500,00
Costo della fisioterapia (3 sedute in unico accesso) € 240,00
Scoperto 30% più franchigia €25,00 ad accesso
Prestazione autorizzata € 240,00 di cui 143,00 (€ 240,00 – 30% – 25,00€) a carico di Intesa Sanpaolo RBM Salute e €97,00 a carico dell’Assicurato
Regime rimborsuale
Massimale € 250,00
Richiesta di rimborso per fisioterapia (3 sedute) € 240,00
Scoperto 30%, massimo indennizzabile €25,00 per prestazione
Applicazione dello scoperto: € 240,00 – 30% = € 168,00, di cui indennizzabili € 75,00, pari al massimo previsto di €25,00 per 3 sedute

 

Attenzione: le prestazioni previste dal presente paragrafo (C. Fisioterapia) devono essere effettuate solo in Centri medici, da:

  • medico specialista;
  • fisioterapista (laurea in fisioterapia conseguita dopo il 17 marzo 1999 o diploma universitario in fisioterapia o diploma universitario di fisioterapista conseguiti dal 1994 al 2002, fatti salvi ulteriori requisiti richiesti dalla legge);
  • Fisiokinesiterapista, Terapista della riabilitazione, Tecnico fisioterapista della riabilitazione, Terapista della riabilitazione dell’apparato motore, Massofisioterapista diplomati entro il 17 marzo 1999 con corso iniziato entro il 31 dicembre 1995 (fatti salvi ulteriori requisiti richiesti dalla legge).
  • Federmeccanica
  • Assistal
  • FIM CISL
  • FIOM CGIL
  • UILM Nazionale