H.1 INDENNITÀ PER LE SPESE ASSISTENZIALI SOSTENUTE PER I FIGLI DISABILI DEL TITOLARE CAPONUCLEO
La Compagnia paga un indennizzo annuo ai Titolari caponucleo che hanno figli disabili con invalidità riconosciuta superiore al 45%*:
- a titolo di forfait, per le spese di assistenza eventualmente sostenute dai Titolari caponucleo per i figli con invalidità superiore al 45%
- di 750,00 euro per Nucleo Familiare innalzato 1.000,00 euro in caso di Nucleo Familiare monoparentale o monoreddito.
Per il riconoscimento dell’indennizzo si fa riferimento all’anno di pagamento delle spese di assistenza.
*Legge 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
L’eventuale richiesta di indennizzo della prestazione sociale può essere inoltrata esclusivamente al termine di ciascuna annualità assicurativa in cui è stato effettuato il pagamento delle spese (ovvero a partire dal primo giorno dell’annualità assicurativa successiva a quella del predetto pagamento) e comporta la rinuncia irrevocabile da parte dell’assicurato a richiedere per la medesima annualità assicurativa qualsiasi altro indennizzo per prestazioni sanitarie per l’intero Nucleo familiare.