Prestazioni sociali (prestazioni accessibili per i Nuclei Familiari che nel corso dell'annualità non abbiano ottenuto il rimborso di alcuna prestazione sanitaria)

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Prestazioni sociali (prestazioni accessibili per i Nuclei Familiari che nel corso dell'annualità non abbiano ottenuto il rimborso di alcuna prestazione sanitaria)

H.1 INDENNITÀ PER LE SPESE ASSISTENZIALI SOSTENUTE PER I FIGLI DISABILI DEL TITOLARE CAPONUCLEO

La Compagnia corrisponde un indennizzo annuo ai figli disabili dei Titolari caponucleo, inseriti in copertura, con invalidità riconosciuta superiore al 45%*

L’indennizzo è determinato in via forfettaria e rappresenta un contributo a fronte delle spese sostenute per l’assistenza del disabile. L’indennizzo viene corrisposto a fronte della presentazione di copia del certificato INPS e/o dall’ASL attestante l’invalidità permanente del figlio superiore al 45%. Per i minorenni sarà sufficiente la certificazione emessa dall’ASL di competenza, purché esaustiva.

L’importo dell’indennizzo è di 750,00 euro per Nucleo familiare, innalzato a 1.000,00 euro in caso di nucleo familiare monoparentale o monoreddito.
Per il riconoscimento dell’indennizzo si fa riferimento all’anno di pagamento delle spese di assistenza.

*Legge 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

 

L’eventuale richiesta di indennizzo della prestazione sociale può essere inoltrata esclusivamente al termine di ciascuna annualità assicurativa in cui è stato effettuato il pagamento delle spese (ovvero a partire dal primo giorno dell’annualità assicurativa successiva a quella del predetto pagamento) e comporta la rinuncia irrevocabile da parte dell’assicurato a richiedere per la medesima annualità assicurativa qualsiasi altro indennizzo per prestazioni sanitarie per l’intero Nucleo familiare.

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