Invalidità permanente

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Invalidità permanente

F.1 INVALIDITA’ PERMANENTE (DA MALATTIA O INFORTUNIO)

Il Piano Sanitario garantisce il sostegno alle persone che si trovano in condizioni di invalidità permanente certificata da INPS o INAIL, alle condizioni di seguito descritte.
Destinatari: i lavoratori iscritti al Fondo che hanno maturato i requisiti di seguito indicati, in conseguenza di un evento (patologia o infortunio) insorto anche prima dell’attivazione della copertura sanitaria.

A) Invalidità da infortunio sul lavoro o da malattie professionali certificata dall’INAIL:

  1. (a) Invalidità di grado compreso tra il 24% e il 33%;
  2. (b) Invalidità di grado superiore a 33% e sino al 66%;
  3. (c) Invalidità di grado superiore al 66% e sino al 100%.

Esempio: in caso di invalidità di grado 33,5%, la casistica di riferimento è quella di cui alla lettera b.

In presenza di questi requisiti, il Fondo mette a disposizione degli iscritti, una tantum (cioè una sola volta nel triennio 2021-2023), un plafond di spesa per il rimborso delle seguenti prestazioni:

a.  Invalidità con grado tra 24% e 33%

  1. prestazioni sanitarie di tipo diagnostico/terapeutico e infermieristico, domiciliari e ambulatoriali, purché collegate alla patologia (cioè per monitore la patologia o per l’eventuale recupero funzionale) o, se svincolate dalla patologia, necessarie in forma domiciliare per deficit certificati;
  2. prestazioni di fisioterapia purché collegate alla patologia (cioè per l’eventuale recupero funzionale) o, se svincolate dalla patologia, necessarie in forma domiciliare per deficit certificati;
  3. protesi, ortesi, presidi e ausili sanitari acquistati o noleggiati (per es. ortesi per piede, calzature ortopediche di serie, calzature ortopediche su misura, apparecchi ortopedici per arti inferiori, apparecchi ortopedici per arti superiori, ortesi spinale, ausili per
    rieducazione di movimento, forza ed equilibrio, carrozzine, accessori per carrozzine, ausili di sollevamento,…);
  4. presidi di supporto per deficit motori (per es. servoscala, veicoli per supporto movimenti,…);
  5. assistenza psicologica/psichiatrica;
  6. personale di supporto per le normali attività quotidiane (badanti, colf);
  7. dispositivi e accessori e prestazioni particolari finalizzati all’autonomia personale, al miglioramento dell’accessibilità ambientale e abitativa, a consentire il reinserimento familiare, sociale e lavorativo;
  8. opere di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per rendere accessibile da parte dei disabili la propria abitazione;
  9. rimborso di comandi speciali e adattamenti o modifiche di auto di Assicurati e di familiari che li abbiano fiscalmente a carico;
  10. rimborso di ausili domotici e sistemi di controllo del microclima ambientale.

In entrambi i casi le prestazioni ammesse a rimborso devono comunque essere effettuate al massimo entro 2 anni dalla certificazione dell’invalidità.

Massimale e modalità di erogazione

Il massimale previsto è di 7.000,00 euro.
Le prestazioni di cui ai punti 1, 2, 5 e 6 su richiesta dell’Assicurato possono essere eseguite anche in Regime di assistenza diretta.

Il plafond di spesa è messo a disposizione una tantum (una volta sola nel triennio 2021-2023); pertanto, non sono ammesse più richieste di indennizzo, anche nel caso in cui il massimale non fosse stato consumato per intero con la prima (e unica ammissibile) richiesta.
La domanda di rimborso può contenere più fatture relative allo stesso evento, che devono però essere inviate quindi in un’unica soluzione.

b. Invalidità con grado superiore a 33% e sino al 66%

  1. prestazioni sanitarie di tipo diagnostico/terapeutico e infermieristico, domiciliari e ambulatoriali, purché collegate alla patologia (cioè per monitorare la patologia o per il recupero funzionale) o, se svincolate dalla patologia, necessarie in forma domiciliare per deficit certificati;
  2. prestazioni di fisioterapia purché collegate alla patologia (cioè per l’eventuale recupero funzionale) o, se svincolate dalla patologia, necessarie in forma domiciliare per deficit certificati;
  3. protesi, ortesi, presidi e ausili sanitari (acquistati o noleggiati);
  4. presidi di supporto per deficit motori (per es. servoscala, veicoli per supporto movimenti, ecc.);
  5. assistenza psicologica/psichiatrica;
  6. personale di supporto per le normali attività quotidiane (badanti, colf);
  7. dispositivi e accessori e prestazioni particolari finalizzati all’autonomia personale, al miglioramento dell’accessibilità ambientale e abitativa, a consentire il reinserimento familiare, sociale e lavorativo;
  8. opere di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per rendere accessibile da parte dei disabili la propria abitazione;
  9. rimborso di comandi speciali e adattamenti o modifiche di auto di Assicurati e di familiari che li abbiano fiscalmente a carico;
  10. rimborso di ausili domotici e sistemi di controllo del microclima ambientale.

In entrambi i casi le prestazioni ammesse a rimborso dovranno, comunque, essere effettuate al massimo entro i due anni successivi alla certificazione dell’invalidità.

Massimale e modalità di erogazione

Il massimale previsto è di € 10.000,00.
Le prestazioni di cui ai punti 1, 2, 5 e 6 su richiesta dell’Assicurato possono essere eseguite anche in Regime di assistenza diretta.

Il plafond di spesa è messo a disposizione una tantum (una volta sola nel triennio 2021-2023); pertanto, non sono ammesse più richieste di indennizzo, anche nel caso in cui il massimale non fosse stato consumato per intero con la prima (e unica ammissibile) richiesta.

c.  Invalidità con grado superiore a 66% e sino al 100%

  1. prestazioni sanitarie di tipo diagnostico/terapeutico e infermieristico, domiciliari e ambulatoriali, purché collegate alla patologia (cioè per monitorare la patologia o per il recupero funzionale) o, se svincolate dalla patologia, rese necessarie in forma domiciliare per deficit certificati;
  2. prestazioni di fisioterapia purché collegate alla patologia (cioè per l’eventuale recupero funzionale) o, se svincolate dalla patologia, rese necessarie in forma domiciliare per deficit certificati;
  3. protesi, ortesi, presidi e ausili sanitari (acquistati o noleggiati);
  4. presidi finalizzati al supporto per deficit motori (per es. servoscala, veicoli per supporto movimenti, ecc.);
  5. assistenza psicologica/psichiatrica;
  6. personale di supporto per le normali attività quotidiane (badanti, colf);
  7. dispositivi e accessori o prestazioni particolari finalizzati all’autonomia personale, al miglioramento dell’accessibilità ambientale ed abitativa, nonché a consentire il reinserimento familiare, sociale e lavorativo;
  8. opere di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche al fine di rendere accessibile e fruibile da parte dei disabili la propria abitazione;
  9. rimborso di comandi speciali ed adattamenti o modifiche di auto di Assicurati e di familiari che li abbiano fiscalmente a carico;
  10. rimborso di ausili domotici e sistemi di controllo del microclima ambientale.

In entrambi i casi le prestazioni ammesse a rimborso dovranno, comunque, essere effettuate al massimo entro i due anni successivi alla certificazione dell’invalidità.

Massimale e modalità di erogazione

Il massimale previsto è di € 15.000,00.
Le prestazioni di cui ai punti 1, 2, 5 e 6 su richiesta dell’Assicurato possono essere eseguite anche in assistenza diretta.

Il plafond di spesa è messo a disposizione una tantum (una volta sola nel triennio 2021-2023); pertanto, non sono ammesse più richieste di indennizzo, anche nel caso in cui il massimale non fosse stato consumato per intero con la prima (e unica ammissibile) richiesta.

B)  Invalidità per patologia certificata dall’INPS, di grado uguale o superiore all’80%.

a. di grado compreso tra l’80% e il 90%
b. di grado compreso tra il 91% e il 100%

In presenza di questi requisiti, il Fondo mette a disposizione degli iscritti, una tantum (cioè una sola volta nel triennio 2021-2023), un plafond di spesa per il rimborso delle seguenti prestazioni:

a.  Invalidità con grado compreso tra 80% e 90%

  1. prestazioni sanitarie di tipo diagnostico/terapeutico e infermieristico, domiciliari e ambulatoriali, purché collegate alla patologia (cioè per monitorare la patologia o per il recupero funzionale) o, se svincolate dalla patologia, rese necessarie in forma
    domiciliare per deficit certificati;
  2. prestazioni di fisioterapia purché collegate alla patologia (cioè per il recupero funzionale) o, se svincolate dalla patologia, rese necessarie in forma domiciliare per deficit certificati;
  3. protesi, ortesi, presidi e ausili sanitari acquistati o noleggiati (per es. ortesi per piede, calzature ortopediche di serie, calzature ortopediche su misura, apparecchi ortopedici per arti inferiori, apparecchi ortopedici per arti superiori, ortesi spinale, ausili
    per rieducazione di movimento, forza ed equilibrio, carrozzine, accessori per carrozzine, ausili di sollevamento, …);
  4. presidi finalizzati al supporto per deficit motori (per es. servoscala, veicoli per supporto movimenti, ecc.);
  5. assistenza psicologica/psichiatrica;
  6. personale di supporto per le normali attività quotidiane (badanti, colf);
  7. dispositivi e accessori e prestazioni particolari finalizzati all’autonomia personale, al miglioramento dell’accessibilità ambientale e abitativa, a consentire il reinserimento familiare, sociale e lavorativo.

Massimale e modalità di erogazione

Il massimale previsto è di € 8.000,00.
Le prestazioni di cui ai punti 1, 2, 5 e 6 su richiesta dell’Assicurato possono essere eseguite anche in Regime di assistenza diretta.

Il plafond di spesa è messo a disposizione una tantum (una volta sola nel triennio 2021-2023); pertanto, non sono ammesse più richieste di indennizzo, anche nel caso in cui il massimale non fosse stato consumato per intero con la prima (e unica ammissibile) richiesta.

b.  Invalidità con grado compreso tra 91% e 100%

  1. le prestazioni sanitarie di tipo diagnostico/terapeutico e infermieristico, domiciliari o ambulatoriali, purché collegate alla patologia (cioè per monitorare la patologia o per il recupero funzionale) o, se svincolate dalla patologia, rese necessarie in forma domiciliare per deficit certificati;
  2. prestazioni di fisioterapia purché collegate alla patologia (cioè per il recupero funzionale) o, se svincolate dalla patologia, rese necessarie in forma domiciliare per deficit certificati;
  3. protesi, ortesi, presidi e ausili sanitari (acquistati o noleggiati);
  4. presidi finalizzati al supporto per deficit motori (per es. servoscala, veicoli per supporto movimenti, …);
  5. assistenza psicologica/psichiatrica;
  6. personale di supporto per le normali attività quotidiane (badanti, colf);
  7. dispositivi e accessori e prestazioni particolari finalizzati all’autonomia personale, al miglioramento dell’accessibilità ambientale ed abitativa, a consentire il reinserimento familiare, sociale e lavorativo;
  8. opere di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per rendere accessibile e fruibile da parte dei disabili la propria abitazione;
  9. rimborso di comandi speciali e adattamenti o modifiche di auto di assistiti e di familiari che li abbiano fiscalmente a carico;
  10. rimborso di ausili domotici e sistemi di controllo del microclima ambientale.

In entrambi i casi le prestazioni ammesse a rimborso devono comunque essere effettuate al massimo entro 2 anni dalla certificazione dell’invalidità.

Massimale e modalità di erogazione

Il massimale previsto è di € 10.000,00.
Le prestazioni di cui ai punti 1, 2, 5 e 6 su richiesta dell’Assicurato possono essere eseguite anche in Regime di assistenza diretta.

Il plafond di spesa è messo a disposizione una tantum (una volta sola nel triennio 2021-2023); pertanto, non sono ammesse più richieste di indennizzo, anche nel caso in cui il massimale non fosse stato consumato per intero con la prima (e unica ammissibile) richiesta.

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