L’eventuale richiesta di indennizzo della prestazione sociale può essere inoltrata esclusivamente al termine di ciascuna annualità assicurativa in cui è stato effettuato il pagamento delle spese (ovvero a partire dal primo giorno dell’annualità assicurativa successiva a quella del predetto pagamento) e comporta la rinuncia irrevocabile da parte dell’assicurato a richiedere per la medesima annualità assicurativa qualsiasi altro indennizzo (sia in forma diretta che a rimborso) per prestazioni sanitarie per l’intero Nucleo familiare.
H.1 INDENNITÀ PER LE SPESE ASSISTENZIALI PER I FIGLI DISABILI DEL TITOLARE CAPONUCLEO
Intesa Sanpaolo RBM Salute corrisponde un indennizzo annuo ai figli disabili dei Titolari caponucleo, inseriti in copertura, con invalidità riconosciuta superiore al 45%*
L’indennizzo è determinato in via forfettaria e rappresenta un contributo a fronte delle spese sostenute per l’assistenza del disabile. L’indennizzo viene corrisposto a fronte della presentazione di copia del certificato INPS e/o dall’ASL attestante l’invalidità permanente del figlio superiore al 45%. Per i minorenni sarà sufficiente la certificazione emessa dall’ASL di competenza, purché esaustiva.
L’importo dell’indennizzo è di 750,00 euro per Nucleo familiare innalzato a 1.000,00 euro in caso di nucleo familiare monoparentale o monoreddito.
Per il riconoscimento dell’indennizzo si fa riferimento all’anno di pagamento delle spese di assistenza.
*Legge 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.