Dipendenti e Nucleo Familiare

Dipendenti e Nucleo Familiare

Dal 1° ottobre 2017 – in virtù dell’art. 16 del CCNL per l’Industria metalmeccanica e della installazione di impianti sottoscritto il 26 novembre 2016  l’adesione a Metasalute è estesa a tutti i lavoratori cui viene applicato il succitato CCNL. A decorrere dal 1° aprile 2018 possono aderire al Fondo con le medesime modalità anche i lavoratori dipendenti del comparto orafo e argentiero. 

I lavoratori potranno estendere gratuitamente la copertura sanitaria ai propri familiari fiscalmente a carico e ai conviventi di fatto con le medesime condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico. 

E’ altresì possibile estendere la copertura sanitaria ai familiari non fiscalmente a carico attraverso una adesione a pagamento. 

Per conoscere le modalità di iscrizione del proprio nucleo familiare e le tempistiche relative alla decorrenza delle coperture si invita ad una attenta consultazione del Regolamento del Fondo.

Manuali e Procedure

Circolari

Novità - Circolare n.3/2024 - Autocertificazione familiari gratuiti 2024 new download Download .pdf, 214,7 KB
Circolare n.1/2024 – Apertura finestra per l’inserimento dei familiari paganti 2024 download Download .pdf, 294,9 KB

Le domande più frequenti

  • Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia al termine del quale il medico mi consente di tornare a casa. Le spese per l’utilizzo della sala emodinamica sono coperte dalla Compagnia Assicurativa?

    Certo, il costo dell’esame e della sala emodinamica sono coperte interamente dalla garanzia di polizza relativa all’Alta Diagnostica.

  • Come faccio a richiedere il rimborso per una prestazione erogata in una struttura convenzionata ma con medico NON convenzionato?

    Per richiedere il rimborso di una prestazione eseguita presso una struttura convenzionata ma con medico NON convenzionato è necessario allegare alla richiesta di rimborso la fattura emessa dalla struttura con l’indicazione specifica del medico che ha eseguito la prestazione.   

    Tutte le indicazioni per richiedere il rimborso di una prestazione sono disponibili nella pagina del sito: Guida all’utilizzo 

  • Con l’aggiornamento del Regolamento sono cambiate le regole per iscrivere i familiari. Chi posso iscrivere gratuitamente e chi posso iscrivere a pagamento?
    • Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo Regolamento.

     

    E’ possibile iscrivere gratuitamente i familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto.
    I familiari che hanno diritto all’iscrizione sono:
    – il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016); non legalmente ed effettivamente separato;
    i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
    i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno d’età e fino al compimento del 26° anno di età;
    i figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) senza limiti di età.

    Tali soggetti non devono possedere un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) superiore ad euro 2.840, 51 (DPR. n. 917/1986, punto n. 2) ed euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni (Legge n. 205 del 2017, commi 252 e 253), o quello pro tempore vigente.

    L’iscrizione gratuita comporta l’inclusione nel piano sanitario del lavoratore titolare iscritto e la condivisione delle garanzie sanitarie e dei massimali secondo quanto previsto dalle Guide ai Piani Sanitari.

    • ATTENZIONE: ogni variazione in corso d’anno del nucleo familiare e del relativo carico fiscale deve essere tempestivamente comunicata nell’Area Riservata.
    • Per tutte le specifiche si rimanda all’art. 3.3 del Regolamento vigente.

     

    E’ possibile iscrivere a pagamento i familiari NON a carico del lavoratore dipendente iscritto.
    I familiari che hanno diritto all’iscrizione a pagamento sono:
    coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
    conviventi di fatto di cui alla L.76/2016 (Art. 1, comma 36);
    figli non a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto affidati con sentenza di separazione/divorzio all’ex coniuge;
    figli non a carico purché conviventi;
    figli a carico dal compimento del 26° anno d’età.

    E’ quindi consentita l’adesione al Fondo con il versamento da parte del dipendente iscritto del premio annuale previsto per i singoli Piani Sanitari. All’Allegato 2 del Regolamento, art. 2, è disponibile la tabella con le quote contributive.

    Il lavoratore dipendente può far aderire il proprio familiare non fiscalmente a carico allo stesso piano cui egli già aderisce con massimali autonomi oppure può far aderire il proprio familiare al Piano Base con massimali autonomi.

    • ATTENZIONE: a partire dall’anno 2022, nel caso in cui un familiare non fiscalmente a carico decida di non aderire nuovamente per l’anno 2022, potrà iscriversi trascorsi 3 anni dall’ultima adesione al Fondo (Es. Il familiare del lavoratore iscritto come fiscalmente non a carico per l’anno 2021, sceglie di non aderire per l’anno 2022 → potrà iscriversi nuovamente come familiare non fiscalmente a carico dall’anno 2025).

     

    E’ importante ricordare che gli unici familiari che hanno diritto all’iscrizione – indipendentemente dal carico fiscale – sono quelli previsti dal Regolamento. Non è possibile iscrivere, anche se presenti nello stato di famiglia, altri familiari (es. non può essere iscritto un genitore, un fratello, un cugino, un nonno, un nipote, uno zio, un animale).

  • Quali sono i piani sanitari disponibili per il nucleo familiare?

    Il lavoratore dipendente può far aderire il proprio familiare non a carico allo stesso piano cui egli già aderisce con massimali autonomi oppure può far aderire il proprio familiare al Piano Base con massimali autonomi (es. se il titolare ha il piano A il familiare può aderire al Piano A. In alternativa può scegliere il Piano Base, pagando in ogni caso la relativa quota di contribuzione).

    Le modalità di iscrizione dei familiari e di versamento della contribuzione sono quelle indicate agli artt. 3.4 e 10.2 del Regolamento.
    Nell’Allegato al Regolamento, art. 2, è disponibile la tabella con la quota di contribuzione prevista per l’adesione dei familiari a pagamento.

    E’ importante ricordare che i familiari fiscalmente a carico – riferito ai familiari che hanno diritto all’iscrizione gratuita secondo i criteri del Regolamento vigente – seguono in automatico il piano del titolare iscritto con la condivisione dei massimali.

  • Ho eseguito una prestazione nel 2021 e devo chiedere un rimborso. Quale procedura devo seguire?

    La procedura per richiedere il rimborso di una prestazione non è variata.
    Nella sezione “Assistenza Sanitaria Indiretta (Rimborsuale)” sono disponibili tutti i dettagli.

    La richiesta di rimborso di una prestazione può avvenire entro due anni e segue il piano vigente alla data della fattura. Se hai effettuato una prestazione in regime rimborsuale nel 2021 il Piano Sanitario di riferimento è quello del 2021.

    E’ importante ricordare che in caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate è obbligatorio attivare il regime di assistenza sanitaria diretta. Qualora l’Iscritto non provveda ad attivare il regime di assistenza diretta, la prestazione effettuata non potrà essere liquidata né presentata a rimborso.

  • Ho inviato un reclamo. Tra quanto riceverò l’esito della richiesta?

    Intesa Sanpaolo RBM Salute risponde al reclamo entro 45 giorni dalla data di ricevimento.
    Se non sei soddisfatto della risposta, o non la ricevi entro i 45 giorni, prima di interessare l’Autorità giudiziaria è possibile:

    • rivolgersi a IVASS via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
    • fax: 06.42133206
    • pec: ivass@pec.ivass.it
    • informazioni su www.ivass.it;
    • ricorrere alla procedura di mediazione obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi, rivolgendosi a un Organismo di Mediazione accreditato al Ministero della Giustizia;
    • ricorrere agli altri sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie.

     

    È sempre possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

  • Come devo fare per aprire un reclamo?

    I reclami sul contratto o su un servizio assicurativo devono essere scritti e inviati a Intesa Sanpaolo RBM Salute scegliendo tra le varie modalità disponibili:

    • compilando il form on line (https://www.intesasanpaolorbmsalute.com/reclami.html);
    • per posta ordinaria o raccomandata: Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. – Ufficio Reclami – Via A. Lazzari n. 5, 30174 Venezia – Mestre (VE);
    • per fax: 011/0932609;
    • per mail: reclami@intesasanpaolorbmsalute.com ;
    • a mezzo pec: reclami@pec.intesasanpaolorbmsalute.com

    Se non viene usato il modulo on line, è importante indicare nel reclamo:

    • nome, cognome, domicilio e data di nascita dell’Assicurato;
    • nome, cognome, domicilio di chi propone il reclamo, se diverso dall’Assicurato (es. associazione consumatori, legale, familiare, etc.), con delega firmata dall’Assicurato e copia del relativo documento d’identità;
    • numero di pratica;
    • esposizione sintetica e completa dei fatti e delle ragioni del reclamo.

    Attenzione: non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

    Controversie sulla quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità

    È competente solo l’Autorità Giudiziaria
    È possibile, tuttavia, ricorrere a sistemi conciliativi, se esistono.

    Liti transfrontaliere

    Chi ha domicilio in Italia può presentare reclamo a IVASS o al sistema estero competente (elenco su www.ec.europa.eu/fin-net) chiedendo di attivare la procedura FIN-NET.

  • Sono stato affetto da Covid. Posso richiedere un ECG per una patologia non correlata al Covid 19?

    Si, se l’Iscritto è affetto da una patologia non correlata al Covid 19, può richiedere il rimborso o il Voucher Salute per l’ECG compilando l’Autodichiarazione “Covid 19” anche se precedentemente affetto da Covid 19.

    Qualora lo stato patologico sia una conseguenza diretta o indiretta di pandemie (nella fattispecie Covid 19) la copertura assicurativa non copre la prestazione.

  • In quale occasione devo compilare l’ Autodichiarazione “Covid 19″?

    L’Autodichiarazione “Covid 19” deve essere compilata solo in caso di richiesta di rimborso o di richiesta del Voucher Salute relativamente alle seguenti prestazioni: spirometria; RX Torace; ECG; ecocardiogramma; Tac torace e prestazioni collegate a danni cerebrali.

    In caso di richiesta rimborso in forma cartacea, l’Autodichiarazione “Covid 19” deve essere compilata e spedita unitamente al Modulo di richiesta di rimborso.

    In caso di richiesta rimborso online dall’area riservata, in fase di caricamento della documentazione medica e di spesa sarà necessario allegare anche l’Autodichiarazione “Covid 19”.

    In caso di richieste di autorizzazione di prestazioni sanitarie in forma diretta (Voucher Salute) l’Autodichiarazione “Covid 19” dovrà essere compilata e trasmessa alla Compagnia assicurativa, unitamente alla documentazione medica, tramite l’accesso all’aera riservata del sito internet o tramite App.

  • Che cos’è l’Autodichiarazione “Covid 19″?

    L’Autodichiarazione “Covid 19” deve essere compilata solo in caso di richiesta di rimborso o di richiesta del Voucher Salute relativamente alle seguenti prestazioni:

    • spirometria;
    • RX Torace;
    • ECG;
    • ecocardiogramma;
    • Tac torace;
    • prestazioni collegate a danni cerebrali.

    In caso di ricovero, non è necessario compilare l’Autodichiarazione “Covid 19” in quanto le informazioni necessarie alla Compagnia assicurativa per valutare la richiesta saranno reperibili all’interno della Cartella Clinica.

    Per le prestazioni sanitarie sopra indicate, l’Iscritto è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, una delle seguenti condizioni:
    – non essere a conoscenza di essere affetto/stato affetto da COVID 19;
    – di non aver effettuato alcun tipo di esame (tampone, test sierologico) con esito positivo;
    – di essere stato affetto da COVID 19 ma che la prestazione sanitaria eseguita (nel caso di rimborso) o da richiedere (in caso di assistenza diretta) è relativa a patologia estranea a tale virus, come da documentazione medica trasmessa alla Compagnia.

    Le conseguenze dirette o indirette di pandemie (ad esempio, in caso di affezione da Covid-19: è conseguenza diretta la fisioterapia rieducativa respiratoria; è conseguenza indiretta il danno cerebrale) sono escluse dall’assicurazione (come previsto dall’art. 17 “Esclusioni”, n. 25, delle Condizioni di Assicurazione)

  • Come posso eseguire la certificazione del nucleo familiare?

    Per autocertificare il proprio nucleo familiare è necessario accedere alla propria area riservata all’indirizzo www.accessoriservato.fondometasalute.it e seguire la procedura guidata che viene proposta in fase di accesso nelle apposite finestre temporali comunicate dal Fondo per ciascun anno, o nella sezione “Familiari” in qualsiasi momento dell’anno in caso di aggiunta di un nuovo familiare. La procedura è descritta nell’apposito Manuale.

    I documenti da presentare cambiano in base al grado di parentela. Per capire la documentazione da presentare in base alla composizione del proprio nucleo è possibile consultare l’elenco dei documenti .

  • Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia al termine del quale il medico mi segnala la necessità di tornare in un secondo momento per effettuare una angioplastica. Dovrò richiedere un nuovo VoucherSalute?

    In questo caso l’esame di Coronarografia e l’uso della sala emodinamica sono state autorizzate già con il primo VoucherSalute. Per il successivo intervento di angioplastica sarà necessario richiedere l’autorizzazione di un secondo VoucherSalute la cui prestazione rientrerà nella garanzia di polizza relativa al “Ricovero in Istituto di Cura per intervento chirurgico”, nel caso in cui l’angioplastica rientrasse negli interventi coperti dal proprio Piano Sanitario.

  • Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia a seguito del quale il medico ravvisa la necessità di intervenire urgentemente e contestualmente con una angioplastica. É necessaria la rettifica del mio VoucherSalute?

    Sì, se si è in possesso di un VoucherSalute che autorizza una Coronarografia e, durante l’erogazione della prestazione, il medico dovesse ravvisare la necessità di eseguire con urgenza una angioplastica, la Struttura Convenzionata dovrà chiedere alla Compagnia Assicurativa la rettifica di quel VoucherSalute. Nel caso in cui l’angioplastica rientrasse negli interventi coperti dal proprio Piano Sanitario, la prestazione sarà coperta dalla garanzia “Ricovero in Istituto di cura per intervento chirurgico”.

  • Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia al termine del quale il medico reputa opportuno tenermi una notte in osservazione. I costi relativi alla degenza restano a mio carico?

    Il costo dell’esame e della sala emodinamica è coperto interamente dalla garanzia di polizza relativa all’Alta Diagnostica mentre i costi relativi alla degenza in caso di ricovero restano a carico dell’iscritto con applicazione di tariffe agevolate Intesa Sanpaolo RBM Salute.

  • Come avviene il pagamento per il nucleo familiare non a carico?

    Il versamento della contribuzione per il nucleo familiare non a carico, come indicato nel Regolamento, è annuale anticipato e a totale carico del lavoratore dipendente iscritto. 

    Il versamento deve essere effettuato dal lavoratore titolare utilizzando le procedure di pagamento MAV previste dal Fondo e specificate nell’Area Riservata del lavoratore dipendente sul sito di Metasalute. 

    Il rinnovo dell’adesione avviene con il saldo della contribuzione a Metasalute. Non è possibile pagare direttamente ad Intesa San Paolo RBM Salute il premio per i familiari non fiscalmente a carico.

     

  • Che cosa devo mandare alla Compagnia per ottenere l’indennità da ricovero e post ricovero in terapia intensiva e sub intensiva?

    È necessario presentare copia della S.D.O. (scheda di dimissioni ospedaliere); nel caso in cui la S.D.O. non contenga le informazioni necessarie alla corretta istruttoria del sinistro, Intesa Sanpaolo RBM Salute richiede all’Assistito di trasmettere copia della cartella clinica completa.

    In alternativa alla S.D.O., in considerazione della straordinarietà del periodo, l’Assistito potrà trasmettere copia della lettera di dimissioni, fermo rimanendo che, se non contiene le informazioni necessarie alla corretta istruttoria del sinistro, Intesa Sanpaolo RBM Salute richiede copia della cartella clinica completa.

  • Sono un erede di un lavoratore che è deceduto nel corso di un ricovero avvenuto per accertamento di sindromi influenzali di natura pandemica e successivamente trasferito in terapia intensiva per cura di sindromi influenzali di natura pandemica; posso richiedere l’indennità in caso di ricovero per accertamenti o cura di sindromi influenzali di natura pandemica e l’indennità una tantum per il ricovero in terapia intensiva?

    No, è possibile richiedere soltanto il contributo per le spese funerarie.

  • Sono un erede di un lavoratore che è deceduto nel corso di un ricovero in un reparto che non era di terapia intensiva né di terapia sub intensiva, posso richiedere l’erogazione del contributo per le spese funerarie?

    No, il contributo per le spese funerarie è riconosciuto solo nel caso in cui il ricovero sia avvenuto in un reparto di terapia intensiva o sub intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti medicali ventilati e caschi respiratori.

  • La mia azienda ha attivato per i dipendenti anche un’altra polizza per la protezione da COVID-19 che ha garanzie analoghe a quelle offerte dal piano integrativo di Metasalute, posso richiedere al Fondo Metasalute la liquidazione del medesimo sinistro?

    Si, è possibile fare richiesta di indennizzo.

  • Che cos’è la SDO (scheda di dimissioni ospedaliere) e a chi la devo richiedere?

    La Scheda di Dimissione Ospedaliera è parte integrante della cartella clinica, che riporta una serie di informazioni:

    • anagrafiche (ad esempio: sesso, data e luogo di nascita, comune di residenza)
    • cliniche (ad esempio: diagnosi, procedure diagnostiche, informazioni sul ricovero e la dimissione)
    • relative alla struttura dove è stato effettuato il ricovero ospedaliero.

    È rilasciata dalla struttura sanitaria presso cui è stato effettuato il ricovero.

  • Se sono ricoverato in una struttura ospedaliera del S.S.N. per curare una sindrome influenzale di natura pandemica e poi, a seguito di un peggioramento, vengo trasferito nel reparto di terapia intensiva o sub intensiva per la cura di sindromi influenzali di natura pandemica, alle dimissioni posso ottenere sia l’indennità di euro 30 al giorno per max 30 giorni, sia l’indennità di euro 1.000 di cui alla garanzia indennità post ricovero in terapia intensiva o di euro 500 di cui alla garanzia indennità post ricovero in terapia sub intensiva?

    Si, le due indennità possono essere richieste se il ricovero avviene per “accertamenti o cure di sindromi influenzali di natura pandemica” e successivamente si viene trasferiti in un reparto di terapia intensiva, sub intensiva o reparto assimilabile; in questo caso si avrà diritto all’indennità di euro 30 al giorno (max 30 giorni) per il periodo di permanenza in struttura per “accertamenti o cure di sindromi influenzali di natura pandemica” e, in aggiunta, si avrà diritto all’indennità una tantum di 1.000,00 euro per il ricovero in terapia intensiva o all’indennità una tantum di 500,00 euro per il ricovero in terapia sub intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti medicali ventilati a caschi respiratori.

    Nel caso in cui il ricovero avvenga direttamente in terapia intensiva per la cura di sindromi influenzali di natura pandemica, Intesa Sanpaolo RBM Salute liquida un’indennità una tantum di 1.000,00 euro (corrisposta ad avvenute dimissioni dalla struttura).

    Nel caso in cui il ricovero avvenga direttamente in un reparto di terapia sub intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti medicali ventilati e caschi respiratori, l’indennità è ridotta a 500,00 euro una tantum (corrisposta ad avvenute dimissioni dalla struttura).

  • Se sono ricoverato in un reparto che non è di terapia intensiva o sub intensiva, come ad esempio un reparto di medicina generale, posso usufruire della garanzia “indennità in caso di ricovero per accertamenti o cura di sindromi influenzali di natura pandemica” per cui è prevista un’indennità di euro 30 al giorno per max 30 giorni?

    Si. La polizza riconosce un’indennità una tantum di 30 euro per ciascun giorno di ricovero fino ad un massimo di 30 giorni, qualora la diagnosi di ingresso sia per accertamento o cura di sindromi influenzali di natura pandemica. Il ricovero deve avvenire esclusivamente presso:

    • Struttura ospedaliera del S.S.N
    • Struttura accreditata o convenzionata con il S.S.N
    • Struttura appositamente autorizzata dalle ordinanze governative (ad es. ospedali privati, militari e da campo)
  • Quali spese sanitarie posso portare in detrazione?

    Sono detraibili al 19% le spese sanitarie non rimborsate rimaste a carico dell’iscritto al Fondo con la franchigia annua di 129,11 euro. 

    Inoltre, qualora i contributi versati abbiano superato il plafond di deducibilità, la parte eccedente i 3.615,20 euro concorrerà a formare reddito da lavoro dipendente e pertanto l’iscritto potrà fruire della detrazione anche di parte delle spese rimborsate in proporzione alla quota dei contributi che vanno ad aumentare il reddito imponibile.

  • Posso portare in detrazione le spese sanitarie coperte da Metasalute?

    No. Non possono essere indicate tra gli oneri detraibili le spese sanitarie sostenute che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio: 

    • le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi; 
    • le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. 
  • Chi può aderire al Fondo Metasalute?

    Si possono iscrivere a Metasalute i lavoratori dipendenti di imprese che applicano il CCNL dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti ed i lavoratori del comparto orafo e argentiero, superato il periodo di prova, a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali: 

    • Tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time (orizzontale e verticale) e a domicilio; 
    • Apprendistato; 
    • Tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione. 

    Possono altresì aderire a Metasalute: 

    • I dipendenti delle parti stipulanti il CCNL dell’industri metalmeccanica e della installazione di impianti anche se distaccati in base alla legge n.300 del 1970.

    In aggiunta ai lavoratori dipendenti succitati, sono destinatari delle prestazioni del Fondo anche il nucleo familiare a carico e quellonona carico. 

  • Come fare per aderire a Metasalute?

    A decorrere dal 4 settembre 2017, per consentire l’adesione dei loro dipendenti, le aziende dovranno preventivamente registrarsi al Fondo accedendo alla sezione “Area Riservata” presente sull’home page del sito www.fondometasalute.it e generare le credenziali che consentiranno l’accesso all’Area Riservata all’interno della quale potranno depositare le anagrafiche dei lavoratori dipendenti.  

    I lavoratori iscritti a Metasalute dovranno registrarsi sul portale del Fondo accedendo alla sezione “Area Riservata” – presente sull’home page del sito www.fondometasalute.it – e cliccando su “REGISTRATI” per generare le credenziali che gli consentiranno l’accesso all’Area Riservata all’interno della quale potranno verificare la loro posizione anagrafica e gestire le richieste di prestazioni sanitarie e di rimborso delle spese mediche sostenute. 

    La mancata registrazione sul sito di Metasalute non preclude la possibilità al lavoratore dipendente iscritto di usufruire delle prestazioni sanitarie le quali potranno essere prenotate contattando il numero verde dedicato.  

    Inoltre, è data facoltà al lavoratore di estendere la copertura assicurativa al proprio nucleo familiare. 

  • Dopo l’adesione al Fondo, la mia copertura è subito attiva e posso richiedere le prestazioni sanitarie?

    Le adesioni dei lavoratori dipendenti pervenute a decorrere dal 1°aprile 2018  (con esclusione della fattispecie di cui all’art.5) determineranno, per ragioni tecnico-amministrative, la decorrenza del diritto alle prestazioni sanitarie dal  giorno del 5° mese successivo a quello in cui avviene la prima contribuzione. 

    Il diritto alle prestazioni sanitarie – per coloro che hanno aderito dal 1°aprile 2018- si protrae dopo la cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità di contribuzione versate dall’azienda fino al momento della decorrenza della copertura sanitaria sopra citata (4 mesi). 

    Dopo che l’iscritto ha maturato il diritto alle prestazioni sanitarie con il Fondo, non è prevista nessuna ulteriore carenza con la Compagnia assicurativa.

  • Quanto costa Metasalute?

    La contribuzione per il Piano Base 2021-2023  è pari a euro 13 al mese  a totale carico dell’Azienda. Tale contribuzione offre anche la possibilità all’Iscritto di estendere la copertura per i propri familiari a carico, senza costi aggiuntivi.

    Per i Piani Sanitari Integrativi previsti dal Fondo per il triennio 2021-2023, invece, sussistono i seguenti importi mensili:

    Piano integrativo A: contribuzione mensile pari ad euro 16,67 su base annua
    Piano integrativo B: contribuzione mensile pari ad euro 21,00 su base annua
    Piano integrativo C: contribuzione mensile pari ad euro 24,34 su base annua
    Piano integrativo D: contribuzione mensile pari ad euro 28,17 su base annua
    Piano integrativo E: contribuzione mensile pari ad euro 34,00 su base annua
    Piano integrativo F: contribuzione mensile pari ad euro 67,00 su base annua

    Gli importi mensili sono determinati dividendo la contribuzione annua con arrotondamento al secondo decimale. 

     

    Contribuzione per l’iscrizione dei familiari NON a carico: la tabella con la quota prevista per ogni piano è disponibile nell’Allegato al Regolamento, art. 2.

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