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F.A.Q. –

Guida a domande e risposte

FAQ più popolari

  • Chi può aderire al Fondo Metasalute?

    Possono essere iscritti a Metasalute i lavoratori dipendenti di imprese che applicano il CCNL dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti ed i lavoratori del comparto orafo e argentiero, superato il periodo di prova, a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali: 

    • Tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time e a domicilio; 
    • Apprendistato; 
    • Tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione. 

    Possono inoltre aderire a Metasalute: 

    • I dipendenti delle parti stipulanti il CCNL dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti anche se distaccati in base alla legge n.300 del 1970.

    Oltre ai lavoratori dipendenti, possono essere iscritti anche i familiari a carico e non a carico previsti da Regolamento (art.2). 

  • Come faccio a contattare il Fondo per richieste di assistenza?

    Oltre ai numerosi documenti di approfondimento presenti sul sito istituzionale (www.fondometasalute.it) come Circolari, Guide e Manuli, ci sono diverse modalità richiedere supporto al Fondo. L’importante è rivolgersi al canale corretto rispetto al tipo di richiesta.

    Per le richieste su anagrafiche, regolamento, iscrizione dei familiari, prestazioni aggiuntive erogate direttamente da Metasalute, recupero credenziali, procedure amministrative attive sulla piattaforma del Fondo:

    • Servizio Assistenza Iscritti Metasalute al numero 06.99777900 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, esclusi festivi).
    • Sezione “Contatta il Fondo” all’interno dell’Area Riservata.
    • Ametea“, l’Assistente Digitale di Metasalute (accessibile da qualsiasi pagina del sito cliccando sull’icona specifica nella parte inferiore dello schermo).
    • Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) presidenzafondometasalute@pec.it.

     

    Per tutte le richieste di assistenza sulle pratiche sanitarie relative ai Piani 2024 -2026 è necessario contattare direttamente la Compagnia Assicurativa, che gestisce ed eroga le prestazioni:

    • Centrale operativa al numero verde 800.991815 per chi chiama da rete fissa o al numero 0422.1744299 per chi chiama da cellulare, rete fissa o dall’estero.
    • Segnalazione dall’Area Riservata Assicurazione tramite il sistema di ticketing SMARTFORM (cliccando sull’icona con punto interrogativo posizionata in alto nell’Area Assicurativa).
    • Richiesta di informazioni e assistenza tramite form disponibile al link: www.intesasanpaoloprotezione.com/contatti.
  • Dopo l’adesione al Fondo, da quando è attiva la copertura assicurativa e posso richiedere le prestazioni sanitarie?

    L’adesione al Fondo Metasalute viene effettuata, una volta superato il periodo di prova, direttamente dall’Azienda.

    • Se un lavoratore è già iscritto al Fondo e sono passati più di 4 mesi dall’adesione, la copertura assicurativa è regolarmente attiva e possono essere richieste le prestazioni. 

     

    Nel caso di un nuovo iscritto ci sono due scenari possibili che determinano l’attivazione della copertura (e quindi la possibilità di richiedere le prestazioni sanitarie).

    ISCRITTO AL FONDO PER LA PRIMA VOLTA

    Se un lavoratore viene iscritto al fondo per LA PRIMA VOLTA o è stato iscritto al Fondo in passato ma sono passati più di 4 mesi dall’ultima volta: la copertura è attiva dal 1° giorno del 5° mese successivo a quello di iscrizione.
    Per motivi tecnico operativi ci saranno 4 mesi in cui risulterà iscritto, ma non in copertura (da regolamento questo periodo viene definito “carenza”). Durante questo periodo NON è possibile richiedere prestazioni. Al termine del rapporto lavorativo, il dipendente avrà diritto a recuperare i 4 mesi di copertura non goduta in fase di entrata.

    • ESEMPIO
      Iscrizione: 16 luglio
      Decorrenza copertura (e possibilità di richiedere prestazioni): 1° novembre

     

    GIA’ ISCRITTO AL FONDO IN PASSATO

    Se il lavoratore è stato già iscritto al Fondo e tra l’ultima volta e quella attuale sono passati MENO DI 4 MESI, la copertura partirà dal 1° giorno del mese successivo a quello di iscrizione (dunque senza nessun periodo di “carenza”)

    • ESEMPIO
      Iscrizione: 16 luglio
      Decorrenza copertura (e possibilità di richiedere prestazioni): 1° agosto

     

    Art. 6 del Regolamento

  • Quanto costa Metasalute?

    Metasalute è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti e per i lavoratori del comparto orafo e argentiero.

    In relazione a quanto previsto dal CCNL di categoria, l’iscrizione a Metasalute è obbligatoria con contribuzione a totale carico dell’azienda.

    Piano Base (2024-2026)

    La quota è di €13 al mese (156 euro all’anno), a totale carico dell’Azienda.

    L’importo è stabilito dal CCNL di categoria e garantisce la copertura sanitaria per il lavoratore iscritto.
    Questa quota include anche la possibilità di estendere la copertura ai propri familiari a carico, previsti da regolamento, senza costi aggiuntivi.

    Piani Sanitari Integrativi (2024-2026)

    Per i Piani Sanitari Integrativi previsti dal Fondo per il triennio 2024-2026 sussistono i seguenti importi mensili:

    PIANO MS 1 euro 16,67 al mese 200
    PIANO MS 2 euro 23,34 al mese 280
    PIANO MS 3 euro 34,00 al mese 408
    PIANO MS 4 euro 75,00 al mese 900

    (Gli importi mensili derivano dalla contribuzione annua, arrotondati al secondo decimale.)

    Importante: i Piani Integrativi non possono essere scelti dal singolo lavoratore.
    È l’azienda che decide se attivarli, tramite accordo di secondo livello o regolamento aziendale.

    Familiari NON a carico

    Le quote per l’iscrizione dei familiari non a carico sono indicate nella tabella allegata al Regolamento (art. 2).

  • Posso portare in detrazione le spese sanitarie rimborsate da Metasalute?

    In generale, no.
    Le spese sanitarie che sono state rimborsate dalla Compagnia (o pagate direttamente dalla Compagnia alla struttura in forma diretta) non possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi, perché non sono rimaste a carico del lavoratore.

    Tuttavia è possibile portare in detrazione le spese che restano a carico dell’Iscritto, come franchigie o scoperti.
    La detrazione, come previsto dalla legge, è pari al 19% della spesa eccedente la franchigia di € 129,11.

    Esempio:

    Spesa medica: € 1.000
    Rimborso della Compagnia: €800
    Parte rimasta a carico dell’iscritto: € 200
    Franchigia per legge: € 129,11
    Detrazione: 19% di (200 – 129,11) = € 13,45.


    Caso particolare: contributi oltre la soglia di €3.615,20

    Se i contributi versati al Fondo o a un altro ente (dal datore di lavoro e/o da l lavoratore) superano il limite di deducibilità di €3.615,20, allora:
    le spese sanitarie rimborsate possono essere detratte in proporzione alla quota eccedente;
    serve un calcolo specifico: si applica il rapporto tra contributi eccedenti e totale contributi, e poi la detrazione del 19% sulla parte di spesa rimborsata che rientra in quel rapporto.


    In sintesi: 

    Non si possono detrarre le spese già rimborsate dal Fondo;
    si può detrarre solo ciò che si paga di tasca propria (franchigie, scoperti);
    se ci sono contributi oltre la soglia di deducibilità, si può detrarre anche una parte delle spese rimborsate, ma con un calcolo specifico.

    IMPORTANTE: queste informazioni sono una sintesi a scopo informativo e non sostituiscono l’intervento di un commercialista altro professionista abilitato.

  • Quali spese sanitarie posso portare in detrazione?

    Sono detraibili al 19% le spese sanitarie non rimborsate rimaste a carico dell’iscritto al Fondo con la franchigia annua di 129,11 euro. 

    Esempio:

    Spesa medica: € 1.000
    Rimborso della Compagnia: €800
    Parte rimasta a carico dell’iscritto: € 200
    Franchigia per legge: € 129,11
    Detrazione della quota rimasta a carico dell’iscritto: 19% di (200 – 129,11) = € 13,45.

    Inoltre, qualora i contributi versati abbiano superato il plafond di deducibilità, la parte eccedente i 3.615,20 euro concorrerà a formare reddito da lavoro dipendente e pertanto l’iscritto potrà fruire della detrazione anche di parte delle spese rimborsate in proporzione alla quota dei contributi che vanno ad aumentare il reddito imponibile.

    Per maggiori informazioni consigliamo di prendere visione dell’informativa pubblicata dall’Agenzia delle Entrate (spese sanitarie detraibili).

    IMPORTANTE: queste informazioni sono una sintesi a scopo informativo e non sostituiscono l’intervento di un commercialista altro professionista abilitato.

  • Come avviene il pagamento dei contributi per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo?

    I lavoratori iscritti per cui è dovuta la contribuzione sono quelli comunicati al Fondo secondo quanto previsto dal Regolamento. 

    A decorrere dal 1° aprile 2018 il versamento della contribuzione mensilmente dovuta per ciascun lavoratore iscritto al Fondo potrà essere effettuato dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento tramite modello di pagamento unificato F24, codice MET1 (Risoluzione dell’AE n° 90/E del 14/07/2017). Si raccomanda di specificare nell’Uniemens il codice corrispondente aPiano Sanitario prescelto (Circ. INPS n° 189 del 28/12/2017)Per una corretta compilazione del modello F24 e del flusso Uniemens, consigliamo la consultazione delle seguenti istruzioni:
    https://www.fondometasalute.it/wp-content/uploads/2018/05/circolare-n-1-2018-f24-uniemens.pdf

    In alternativa al pagamento mediante F24 l’Azienda potrà continuare a versare la contribuzione con MAV, il quale verrà generato dalla piattaforma Metasalute a partire dall’inizio di ogni mese successivo a quello di competenza. Per una corretta gestione della suddetta modalità di versamento della contribuzione, si consiglia la consultazione del Manuale operativo MAV 

    In entrambi i casi sussiste per l’Azienda l’obbligo di inserire in piattaforma le cessazioni delle coperture secondo le modalità e tempistiche indicate dal Regolamento 

  • Per il datore di lavoro, i contributi sono deducibili?

    I contributi a carico delle aziende rappresentano una voce di costo del lavoro, deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa soggetto ad Ires (art. 95, comma 1, e art. 51, lett. a), del TUIR). 

    Vi è di più. I contributi del datore di lavoro versati a Metasalute sono soggetti, in luogo della contribuzione sociale ordinaria (INPS), ad un contributo di solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche cui sono iscritti i lavoratori. (Art. 6 del D.Lgs. 314/97). 

  • Che cos’è la SDO (scheda di dimissioni ospedaliere) e a chi la devo richiedere?

    La Scheda di Dimissione Ospedaliera è parte integrante della cartella clinica, che riporta una serie di informazioni:

    • anagrafiche (ad esempio: sesso, data e luogo di nascita, comune di residenza)
    • cliniche (ad esempio: diagnosi, procedure diagnostiche, informazioni sul ricovero e la dimissione)
    • relative alla struttura dove è stato effettuato il ricovero ospedaliero.

    È rilasciata dalla struttura sanitaria presso cui è stato effettuato il ricovero.

  • Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia al termine del quale il medico mi consente di tornare a casa. Le spese per l’utilizzo della sala emodinamica sono coperte dalla Compagnia Assicurativa?

    Certo, il costo dell’esame e della sala emodinamica sono coperte interamente dalla garanzia di polizza relativa all’Alta Diagnostica.

  • Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia al termine del quale il medico reputa opportuno tenermi una notte in osservazione. I costi relativi alla degenza restano a mio carico?

    Il costo dell’esame e della sala emodinamica è coperto interamente dalla garanzia di polizza relativa all’Alta Diagnostica mentre i costi relativi alla degenza in caso di ricovero restano a carico dell’iscritto con applicazione di tariffe agevolate Intesa Sanpaolo RBM Salute.

  • Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia a seguito del quale il medico ravvisa la necessità di intervenire urgentemente e contestualmente con una angioplastica. É necessaria la rettifica del mio VoucherSalute?

    Sì, se si è in possesso di un VoucherSalute che autorizza una Coronarografia e, durante l’erogazione della prestazione, il medico dovesse ravvisare la necessità di eseguire con urgenza una angioplastica, la Struttura Convenzionata dovrà chiedere alla Compagnia Assicurativa la rettifica di quel VoucherSalute. Nel caso in cui l’angioplastica rientrasse negli interventi coperti dal proprio Piano Sanitario, la prestazione sarà coperta dalla garanzia “Ricovero in Istituto di cura per intervento chirurgico”.

  • Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia al termine del quale il medico mi segnala la necessità di tornare in un secondo momento per effettuare una angioplastica. Dovrò richiedere un nuovo VoucherSalute?

    In questo caso l’esame di Coronarografia e l’uso della sala emodinamica sono state autorizzate già con il primo VoucherSalute. Per il successivo intervento di angioplastica sarà necessario richiedere l’autorizzazione di un secondo VoucherSalute la cui prestazione rientrerà nella garanzia di polizza relativa al “Ricovero in Istituto di Cura per intervento chirurgico”, nel caso in cui l’angioplastica rientrasse negli interventi coperti dal proprio Piano Sanitario.

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