F.A.Q. – Dipendenti e Nucleo Familiare
Guida a domande e risposte
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					Che cos’è il Fondo Metasalute e come funziona?
					
Il Fondo Metasalute è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti e per i lavoratori del comparto orafo e argentiero.
Il Fondo offre ai propri aderenti prestazioni sanitarie integrative e complementari a quelle garantite dal Servizio Sanitario Nazionale (come visite mediche, esami, prevenzione), nel rispetto dei principi di mutualità e solidarietà.
L’adesione a Metasalute è obbligatoria e a totale carico dell’Azienda.
Metasalute e il welfare
Metasalute, come sanità integrativa, rientra nelle prestazioni di welfare contrattuale previste dal CCNL di riferimento.
Il welfare contrattuale è l’insieme delle prestazioni che le imprese mettono a disposizione dei lavoratori dipendenti con l’obiettivo di sostenerli con l’utilizzo di strumenti, beni e servizi finalizzati a migliorarne la qualità della vita personale e familiare.
Nasce dalla contrattazione tra sindacati e datori di lavoro ed è finanziato con contributi stabiliti dal contratto stesso.Come funziona Metasalute
Dopo essersi registrati in Area Riservata è possibile richiedere le prestazioni sanitarie presso strutture convenzionate o il rimborso delle prestazioni effettuate presso strutture liberamente scelte. Le prestazioni sono interamente gestite ed erogate dalla Compagnia Assicurativa Intesa Sanpaolo Protezione, partner del Fondo.
Inoltre, possono essere richieste le prestazioni speciali erogate e gestite direttamente dal Fondo.
Le informazioni di dettaglio possono essere trovate nelle pagine dedicate:
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					Chi può aderire al Fondo Metasalute?
					
Possono essere iscritti a Metasalute i lavoratori dipendenti di imprese che applicano il CCNL dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti ed i lavoratori del comparto orafo e argentiero, superato il periodo di prova, a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali:
- Tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time e a domicilio;
 - Apprendistato;
 - Tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione.
 
Possono inoltre aderire a Metasalute:
- I dipendenti delle parti stipulanti il CCNL dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti anche se distaccati in base alla legge n.300 del 1970.
 
Oltre ai lavoratori dipendenti, possono essere iscritti anche i familiari a carico e non a carico previsti da Regolamento (art.2).
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					Come fare per aderire a Metasalute?
					
L’adesione al Fondo viene effettuata direttamente dall’Azienda, che iscrive i dipendenti aventi diritto.
Il lavoratore, una volta che l’Azienda ha completato l’iscrizione, può registrarsi nell’Area Riservata del sito web istituzionale.
L’iscrizione si effettua come in una qualsiasi area personale: basta cliccare il tasto “Area Riservata“, poi “Registrati” e seguire la procedura guidata.
Dopo la registrazione l’Iscritto potrà:
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verificare e aggiornare i propri dati anagrafici;
 - aggiungere o modificare la posizione dei familiari iscritti;
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richiedere le prestazioni speciali erogate direttamente dal Fondo;
 - gestire le richieste di prestazioni sanitarie e di rimborso delle spese mediche sostenute, relative alle prestazioni sanitarie erogate dalla Compagnia Assicurativa.
 
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					Come faccio a contattare il Fondo per richieste di assistenza?
					
Oltre ai numerosi documenti di approfondimento presenti sul sito istituzionale (www.fondometasalute.it) come Circolari, Guide e Manuli, ci sono diverse modalità richiedere supporto al Fondo. L’importante è rivolgersi al canale corretto rispetto al tipo di richiesta.
Per le richieste su anagrafiche, regolamento, iscrizione dei familiari, prestazioni aggiuntive erogate direttamente da Metasalute, recupero credenziali, procedure amministrative attive sulla piattaforma del Fondo:
- Servizio Assistenza Iscritti Metasalute al numero 06.99777900 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, esclusi festivi).
 - Sezione “Contatta il Fondo” all’interno dell’Area Riservata.
 - “Ametea“, l’Assistente Digitale di Metasalute (accessibile da qualsiasi pagina del sito cliccando sull’icona specifica nella parte inferiore dello schermo).
 - Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) presidenzafondometasalute@pec.it.
 
Per tutte le richieste di assistenza sulle pratiche sanitarie relative ai Piani 2024 -2026 è necessario contattare direttamente la Compagnia Assicurativa, che gestisce ed eroga le prestazioni:
- Centrale operativa al numero verde 800.991815 per chi chiama da rete fissa o al numero 0422.1744299 per chi chiama da cellulare, rete fissa o dall’estero.
 - Segnalazione dall’Area Riservata Assicurazione tramite il sistema di ticketing SMARTFORM (cliccando sull’icona con punto interrogativo posizionata in alto nell’Area Assicurativa).
 - Richiesta di informazioni e assistenza tramite form disponibile al link: www.intesasanpaoloprotezione.com/contatti.
 
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					Dopo l’adesione al Fondo, da quando è attiva la copertura assicurativa e posso richiedere le prestazioni sanitarie?
					
L’adesione al Fondo Metasalute viene effettuata, una volta superato il periodo di prova, direttamente dall’Azienda.
- Se un lavoratore è già iscritto al Fondo e sono passati più di 4 mesi dall’adesione, la copertura assicurativa è regolarmente attiva e possono essere richieste le prestazioni.
 
Nel caso di un nuovo iscritto ci sono due scenari possibili che determinano l’attivazione della copertura (e quindi la possibilità di richiedere le prestazioni sanitarie).
ISCRITTO AL FONDO PER LA PRIMA VOLTA
Se un lavoratore viene iscritto al fondo per LA PRIMA VOLTA o è stato iscritto al Fondo in passato ma sono passati più di 4 mesi dall’ultima volta: la copertura è attiva dal 1° giorno del 5° mese successivo a quello di iscrizione.
Per motivi tecnico operativi ci saranno 4 mesi in cui risulterà iscritto, ma non in copertura (da regolamento questo periodo viene definito “carenza”). Durante questo periodo NON è possibile richiedere prestazioni. Al termine del rapporto lavorativo, il dipendente avrà diritto a recuperare i 4 mesi di copertura non goduta in fase di entrata.- ESEMPIO
Iscrizione: 16 luglio
Decorrenza copertura (e possibilità di richiedere prestazioni): 1° novembre 
GIA’ ISCRITTO AL FONDO IN PASSATO
Se il lavoratore è stato già iscritto al Fondo e tra l’ultima volta e quella attuale sono passati MENO DI 4 MESI, la copertura partirà dal 1° giorno del mese successivo a quello di iscrizione (dunque senza nessun periodo di “carenza”)
- ESEMPIO
Iscrizione: 16 luglio
Decorrenza copertura (e possibilità di richiedere prestazioni): 1° agosto 
Art. 6 del Regolamento
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					Dopo l’iscrizione al Fondo, da quando è attiva la copertura assicurativa del mio nucleo familiare a carico?
					
I familiari a carico che hanno diritto all’iscrizione sono quelli previsti da Regolamento (artt. 2; 3; 6; 8) con specifico requisito reddituale.
QUANDO POSSO ISCRIVERLI?
Possono essere iscritti in qualsiasi momento dell’anno.
QUANDO DECORRE LA COPERTURA
La copertura per i familiari a carico è attiva dal 1° giorno del mese successivo a quello di iscrizione, purché il lavoratore iscritto sia in copertura.
Esempio: iscrizione 13 settembre – attivazione copertura 01 ottobre
L’iscrizione viene effettuata direttamente dal lavoratore nella propria Area Riservata.
Nella pagina del sito “Manuali Dipendenti e Familiari” sono disponibili documenti di approfondimentoNUOVO LAVORATORE ISCRITTO: qualora il familiare a carico venisse inserito durante il periodo di carenza del lavoratore dipendente, le prestazioni sanitarie del familiare partiranno dalla stessa data di inizio della copertura del lavoratore titolare.
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					Dopo l’iscrizione al Fondo, da quando è attiva la copertura del mio nucleo familiare non a carico?
					
I familiari non a carico che hanno diritto all’iscrizione sono quelli previsti da Regolamento (artt. 2; 3; 6; 8) con specifico requisito reddituale (carico fiscale presunto del familiare relativamente all’anno per cui si richiede la copertura).
QUANDO POSSO ISCRIVERLI?
Possono essere iscritti in una specifica finestra temporale comunicata dal Fondo e pagando il premio annuale.
Il Fondo invia ogni anno le indicazioni sull’apertura del periodo valido per l’iscrizione all’indirizzo e-mail indicato nell’Area Riservata del lavoratore. La circolare e l’informativa sono inoltre pubblicate nelle sezioni “Circolari” e “News” del sito istituzionale.
QUANDO DECORRE LA COPERTURA
La copertura per i familiari non a carico è annuale: dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
L’iscrizione viene effettuata direttamente dal lavoratore nella propria Area Riservata seguendo le procedure comunicate dal Fondo.
NUOVO LAVORATORE ISCRITTO: qualora il familiare a carico venisse inserito durante il periodo di carenza del lavoratore dipendente, le prestazioni sanitarie del familiare partiranno dalla stessa data di inizio della copertura del lavoratore titolare e cesseranno al 31 dicembre dello stesso anno.
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					Posso iscrivere a Metasalute il mio nucleo familiare?
					
Si, è possibile iscrivere anche i familiari del dipendente iscritto.
CHI PUO’ ESSERE ISCRITTO
La copertura può essere estesa sia ai familiari a carico del lavoratore dipendente titolare di polizza, sia a quelli non a carico (secondo i criteri previsti dal Regolamento, art. 3.3).
I familiari che possono essere iscritti sono:
- Coniuge del lavoratore (anche unioni civili di cui alla L.76/2016)
 - Figli (compresi i figli naturali riconosciuti, affiliati, affidati, adottivi) con specifiche regole tra iscrizione gratuita e a pagamento
 - Conviventi di fatto
 
In nessun caso può essere iscritto un familiare che non rientra all’interno del nucleo previsto dal regolamento (es. non può essere iscritto un genitore, un nonno, un fratello, un nipote, uno zio, un cugino).
FAMILIARI INCLUSI GRATUITAMENTE E FAMILIARI A PAGAMENTO
I familiari a carico possono essere iscritti al fondo in forma gratuita:
- Adesione gratuita al Fondo (a seguito di autocertificazione).
 - Iscrizione in qualsiasi momento dell’anno.
 - REQUISITO REDDITUALE – Familiari con reddito annuale inferiore ai 2.840,51 euro (euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni).
 - Specifica figli: fino a 26 anni d’età (se con disabilità, senza limiti d’età rispettando il requisito reddituale).
 - PIANO SANITARIO: lo stesso Piano Sanitario del dipendente (con massimale condiviso).
 
I familiari non a carico possono essere iscritti al fondo pagando una quota di iscrizione:
- Adesione a pagamento.
 - Iscrizione in una specifica finestra annuale che viene comunicata dal Fondo ogni anno, sia tramite l’invio di una comunicazione all’indirizzo e-mail inserito in Area Riservata, sia attraverso le news ufficiali presenti sul sito web istituzionale.
 - REQUISITO REDDITUALE – Familiari con reddito annuale superiore ai 2.840,51 euro (euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni) – carico fiscale presunto del familiare relativamente all’anno per cui si richiede la copertura.
 - Specifica figli: figli non a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto affidati con sentenza di separazione/divorzio all’ex coniuge; figli a carico dal compimento del 26° anno d’età; figli non a carico purché conviventi.
 - PIANO SANITARIO: lo stesso Piano Sanitario del titolare con massimali autonomi (se capo nucleo ha un piano integrativo, può essere scelto comunque il Piano Base con il relativo costo)
 
ATTENZIONE: l’iscrizione dei familiari, a carico e non a carico, viene fatta in autonomia dal lavoratore, nella propria area riservata.
Se si iscrive un familiare in forma gratuita, bisognerà presentare un’autocertificazione che attesti le condizioni necessarie per riconoscere il diritto a iscriversi gratuitamente.
Inoltre, è importante verificare sempre i requisiti di iscrizione e di intervenire tempestivamente qualora il familiare non avesse più diritto di iscrizione.ATTENZIONE: ti ricordiamo di verificare sempre i requisiti di iscrizione e di intervenire qualora il familiare non avesse più diritto di iscrizione
Se si iscrive un familiare a pagamento e si decidesse di non rinnovare l’iscrizione l’anno successivo, lo stesso familiare potrà essere iscritto al Fondo trascorsi 3 anni dall’ultima adesione.
Sono disponibili, nella pagina dedicata “Manuali Dipendenti e Familiari“, una serie di documenti e manuali di approfondimento per procedere in autonomia e con facilità:
– Vademecum iscrizione familiari gratuita
– Manuale inserimento familiari a carico
– Elenco documentazione per l’iscrizione gratuita dei familiari - 
					Quali sono i Piani Sanitari disponibili per il nucleo familiare?
					
I familiari del lavoratore che vengono iscritti al Fondo usufruiscono degli stessi Piani Sanitari del titolare della polizza.
FAMILIARI A CARICO
I familiari a carico hanno lo stesso Piano Sanitario del dipendente (con massimale condiviso).
Esempio: se il dipendente ha il Piano Base, anche i familiari iscritti avranno il Piano Base. Se il dipendente ha un piano integrativo, per esempio il Piano MS 2, anche i familiari avranno il Piano MS 2. Sempre con massimali condivisi.
FAMILIARI NON A CARICO
I familiari non a carico hanno lo stesso Piano Sanitario del titolare, ma con massimali autonomi.
Qualora il lavoratore avesse un Piano Sanitario Integrativo, può essere scelto lo stesso piano del titolare (con relativo costo) o in alternativa il Piano Base.Esempio: se il lavoratore ha il Piano Base, i familiari possono aderire a pagamento al Piano Base. Se il lavoratore ha il piano integrativo MS 2, i familiari possono scegliere di aderire al Piano MS 2 (con il relativo costo) o in alternativa al Piano Base (sempre con il costo di riferimento).
Nell’Allegato al Regolamento, all’art. 2, è disponibile la tabella con la quota di contribuzione prevista per l’adesione dei familiari a pagamento.
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					Come faccio a iscrivere al Fondo i miei familiari?
					
I familiari devono essere iscritti dal lavoratore direttamente dalla sua Area Riservata.
ISCRIZIONE FAMILIARI IN FORMA GRATUITA
Una volta effettuato l’accesso occorre entrare nella sezione “Gestione Familiari” per visualizzare il nucleo familiare.
Da questa pagina, cliccando su “Autocertifica il nucleo familiare a carico“, il lavoratore può inserire o modificare i componenti del nucleo familiare a carico che hanno diritto alla copertura sanitaria integrativa gratuita.
Al fine di certificare il diritto dei singoli componenti del nucleo familiare il lavoratore dovrà effettuare un’ autocertificazione allegando una serie di documenti per verificare l’iscrivibilità del familiare in forma gratuita.
Basterà seguire la semplice procedura guidata, allegare i documenti richiesti, e aggiungere il familiare. La copertura sarà attiva dal primo giorno del mese successivo a quello di inserimento (Esempio: iscrizione 14 ottobre, attivazione polizza 1 novembre).
Dalla stessa sezione è possibile modificare lo stato di copertura di un familiare.
ATTENZIONE: è importante verificare sempre i requisiti di iscrizione e di intervenire tempestivamente qualora il familiare non avesse più diritto di iscrizione.
ISCRIZIONE FAMILIARE A PAGAMENTO
Una volta effettuato l’accesso occorre entrare nella sezione “Gestione Familiari” per visualizzare il nucleo familiare.
I familiari a pagamento possono essere inseriti in una determinata finestra temporale comunicata di volta in volta dal Fondo (di solito nell’ultimo bimestre dell’anno).
Per aggiungere il familiare a pagamento occorre cliccare il tasto “Attiva copertura a Pagamento“.
- Se la finestra per aggiungere il familiare è chiusa, il tasto non permette di aggiungere familiari
 - Se la finestra per aggiungere il familiare è chiusa, ma il lavoratore ha un familiare iscritto gratuitamente, il tasto permette di modificare lo stato del familiare esistente per adeguarlo a pagamento (qualora fosse cambiato lo stato del familiare)
 - Se la finestra per aggiungere il familiare è aperta, il tasto permette di aggiungere i familiari a pagamento e anche modificare lo stato di quelli già presenti.
 
La data decorrenza copertura nelle FAQ “DECORRENZA COPERTURA”
Nella pagina “Manuli Dipendenti e Familiari” sono disponibili vari documenti di approfondimento sulle procedure:
– Manuale di gestione dei familiari
– Vademecum Iscrizione Gratuita
– Elenco documenti per l’iscrizione gratuita dei familiari
– FAQ Autocertificazione nucleo familiare - 
					Come posso fare l’autocertificazione del nucleo familiare e perché è richiesta dal Fondo?
					
L’autocertificazione del nucleo familiare iscritto in forma gratuita avviene direttamente dall’Area Riservata del lavoratore, accedendo alla sezione “Gestione Familiari“.
Basta seguire la proceduta guidata che viene proposta nella specifica area. L’autocertificazione, e la presentazione della documentazione, viene richiesta all’inizio di ogni anno o in fase d’iscrizione in caso di aggiunta di un nuovo familiare (o l’inserimento per la prima volta).
La procedura, oltre che semplice e guidata, è descritta anche nei manuali predisposti nella pagina “Manuli Dipendenti e Familiari“. Nella stessa pagina è disponibile anche il documento “FAQ Autocertificazione nucleo familiare“, in cui sono riportate le domande frequenti sull’autocertificazione del nucleo familiare iscritto in forma gratuita.
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					Se effettuo il pagamento di una prestazione sanitaria tramite PagoPA, quale documentazione dovrò allegare alla richiesta di rimborso?
					
Oltre alla documentazione normalmente richiesta per il rimborso della specifica prestazione (ad esempio, copia prescrizione medica con indicata la patologia presunta o accertata) è necessario allegare la fattura dettagliata della prestazione sanitaria. Non basta allegare solo la ricevuta di pagamento PagoPa.
PagoPA è un sistema di pagamento elettronico che garantisce la tracciabilità dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. La ricevuta di PagoPA attesta solo l’avvenuto pagamento, ma non è legata alla specifica prestazione sanitaria erogata (in fase di valutazione della richiesta di rimborso, qualora ci fosse solo il cedolino del PagoPa, non sarà possibile collegare che quanto pagato tramite questa modalità sia riferito alla prestazione erogata). Per questo motivo è fondamentale richiedere alla struttura un documento di spesa dettagliato – che la struttura emette sempre-, che permetterà di collegare il pagamento effettuato tramite PagoPa alla prestazione, e allegarlo alla pratica di rimborso.
In sintesi, PagoPA e la fattura sono due documenti distinti con funzioni differenti:
- PagoPA serve per pagare la prestazione sanitaria (il cedolino indica solo il numero di prenotazione e non il numero del documento di spesa, ossia la ricevuta).
 - La fattura documenta la prestazione sanitaria ricevuta e ne attesta il costo.
 
Solo la fattura, completa di tutti i dati necessari, permette alla Compagnia di identificare correttamente la prestazione per cui si richiede il rimborso e di erogarlo al beneficiario.
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					Quanto costa Metasalute?
					
La contribuzione per il Piano Base 2024-2026 è pari a euro 13 al mese a totale carico dell’Azienda. Tale contribuzione offre anche la possibilità all’Iscritto di estendere la copertura per i propri familiari a carico, senza costi aggiuntivi.
Per i Piani Sanitari Integrativi previsti dal Fondo per il triennio 2024-2026, invece, sussistono i seguenti importi mensili:
PIANO MS 1 euro 16,67 200 PIANO MS 2 euro 23,34 280 PIANO MS 3 euro 34,00 408 PIANO MS 4 euro 75,00 900 Gli importi mensili sono determinati dividendo la contribuzione annua con arrotondamento al secondo decimale.
Contribuzione per l’iscrizione dei familiari NON a carico: la tabella con la quota prevista per ogni piano è disponibile nell’Allegato al Regolamento, art. 2.
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					Come faccio a richiedere il rimborso per una prestazione erogata in una struttura convenzionata ma con medico NON convenzionato?
					
Per richiedere il rimborso di una prestazione eseguita presso una struttura convenzionata ma con medico NON convenzionato è necessario allegare alla richiesta di rimborso la fattura emessa dalla struttura con l’indicazione specifica del medico che ha eseguito la prestazione.
Tutte le indicazioni per richiedere il rimborso di una prestazione sono disponibili nella pagina del sito: Guida all’utilizzo
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					Ho letto la comunicazione sulla modifica del Piano Sanitario. Perché è cambiato e da quando sarà valido?
					
Il Piano Sanitario ha subito una variazione in relazione a quanto comunicato dal Fondo e dalle Parti istitutive nella lettera: “FMS_189_P_Comunicazione del Fondo Metasalute“, già inviata a tutte le Aziende e a tutti gli iscritti.
I Piani Sanitari sono validi dal 1° gennaio 2022.
Se hai richiesto un voucher prima della fine del 2021 puoi trovare le specifiche alla domanda sullo stato transitorio delle richieste. Se hai effettuato una prestazione e devi chiedere il rimborso vai alla domanda sulla procedura da seguire in caso di regime rimborsuale.
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					Ho eseguito una prestazione nel 2021 e devo chiedere un rimborso. Quale procedura devo seguire?
					
La procedura per richiedere il rimborso di una prestazione non è variata.
Nella sezione “Assistenza Sanitaria Indiretta (Rimborsuale)” sono disponibili tutti i dettagli.La richiesta di rimborso di una prestazione può avvenire entro due anni e segue il piano vigente alla data della fattura. Se hai effettuato una prestazione in regime rimborsuale nel 2021 il Piano Sanitario di riferimento è quello del 2021.
E’ importante ricordare che in caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate è obbligatorio attivare il regime di assistenza sanitaria diretta. Qualora l’Iscritto non provveda ad attivare il regime di assistenza diretta, la prestazione effettuata non potrà essere liquidata né presentata a rimborso.
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					Ho richiesto un VoucherSalute® nel 2021. A quale Piano Sanitario devo fare riferimento?
					
Con l’aggiornamento dei Piani sanitari per il 2022-2023 è stato definito un regime transitorio di favore per i “Voucher Salute®” già autorizzati al 15 dicembre 2021 e la conferma del regime in atto per quelli autorizzati successivamente.
Di conseguenza per i “VoucherSalute®” varranno le seguenti condizioni:
– in deroga alle attuali previsioni, i “VoucherSalute®” autorizzati entro il 15 dicembre 2021 e non ancora fruiti non scadranno il 31 dicembre 2021 e potranno essere fruiti fino al 15 gennaio 2022 secondo le condizioni previste dai Piani Sanitari 2021. Tali “VoucherSalute®” saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre 2021 con la scadenza al 15 gennaio 2022 e visibili nella sezione “assicurazione” accessibile dall’area riservata del sito del Fondo Metasalute;
– i “VoucherSalute” autorizzati dal 16 dicembre 2021, potranno essere fruiti entro il 31 dicembre 2021 secondo le condizioni previste dai Piani Sanitari 2021. Come previsto, qualora le relative prestazioni non venissero eseguite entro tale termine, tali voucher verranno annullati automaticamente e potranno essere richiesti nuovamente dagli iscritti dal 1° gennaio 2022 secondo le condizioni previste dai Piani Sanitari 2022-2023.
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					Quanto costa Metasalute?
					
La contribuzione per il Piano Base 2021-2023 è pari a euro 13 al mese a totale carico dell’Azienda. Tale contribuzione offre anche la possibilità all’Iscritto di estendere la copertura per i propri familiari a carico, senza costi aggiuntivi.
Per i Piani Sanitari Integrativi previsti dal Fondo per il triennio 2021-2023, invece, sussistono i seguenti importi mensili:
Piano integrativo A: contribuzione mensile pari ad euro 16,67 su base annua
Piano integrativo B: contribuzione mensile pari ad euro 21,00 su base annua
Piano integrativo C: contribuzione mensile pari ad euro 24,34 su base annua
Piano integrativo D: contribuzione mensile pari ad euro 28,17 su base annua
Piano integrativo E: contribuzione mensile pari ad euro 34,00 su base annua
Piano integrativo F: contribuzione mensile pari ad euro 67,00 su base annuaGli importi mensili sono determinati dividendo la contribuzione annua con arrotondamento al secondo decimale.
Contribuzione per l’iscrizione dei familiari NON a carico: la tabella con la quota prevista per ogni piano è disponibile nell’Allegato al Regolamento, art. 2.
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					La copertura sanitaria vale solo in Italia o anche all’estero?
					
L’assicurazione è valida in tutto il mondo; i danni sono liquidati in Italia e rimborsati in euro.
Le spese sostenute all’estero sono rimborsate al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione della BCE. - 
					Quali sono i riferimenti legislativi della fiscalità dei Fondi Sanitari?
					
I riferimenti legislativi sono i seguenti:
• Lett. e-ter) del primo comma dell’art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi
• Lett. a) del secondo comma dell’art. 51 del Tuir
• Lett. h) del secondo comma dell’art. 51 del Tuir
• Lett. c) del primo comma dell’art. 15 del Tuir
• Art. 6 del D.Lgs. 314/97 - 
					Come avviene il pagamento per il nucleo familiare non a carico?
					
Il versamento della contribuzione per il nucleo familiare non a carico, come indicato nel Regolamento, è annuale anticipato e a totale carico del lavoratore dipendente iscritto.
Il versamento deve essere effettuato dal lavoratore titolare utilizzando le procedure di pagamento MAV previste dal Fondo e specificate nell’Area Riservata del lavoratore dipendente sul sito di Metasalute.
Il rinnovo dell’adesione avviene con il saldo della contribuzione a Metasalute. Non è possibile pagare direttamente ad Intesa San Paolo RBM Salute il premio per i familiari non fiscalmente a carico.
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					Se non certifico il mio nucleo familiare viene sospesa anche la mia copertura di lavoratore dipendente?
					
No, la procedura di certificazione del nucleo non interferisce con la copertura del lavoratore caponucleo che continua a restare attivo in virtù del proprio rapporto di lavoro.
Il lavoratore dipendente potrà continuare ad accedere alla piattaforma e potrà utilizzare le prestazioni sanitarie previste dal proprio Piano Sanitario.
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					Quali spese sanitarie posso portare in detrazione?
					
Sono detraibili al 19% le spese sanitarie non rimborsate rimaste a carico dell’iscritto al Fondo con la franchigia annua di 129,11 euro.
Inoltre, qualora i contributi versati abbiano superato il plafond di deducibilità, la parte eccedente i 3.615,20 euro concorrerà a formare reddito da lavoro dipendente e pertanto l’iscritto potrà fruire della detrazione anche di parte delle spese rimborsate in proporzione alla quota dei contributi che vanno ad aumentare il reddito imponibile.
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					Posso portare in detrazione le spese sanitarie coperte da Metasalute?
					
No. Non possono essere indicate tra gli oneri detraibili le spese sanitarie sostenute che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:
- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
 - le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.
 
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					Dove dichiaro i contributi versati al Fondo?
					
Il versamento dei contributi è segnalato nel C.U.
Il datore di lavoro – in qualità di sostituto d’imposta – provvede ad operare la deduzione delle quote contributive corrisposte al Fondo fino al limite di euro 3.615,20 annui. - 
					I contributi a Metasalute sono deducibili dal reddito?
					
Sì. I contributi a carico dell’azienda o del lavoratore versati a Metasalute dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (e quindi sono esenti da tassazione) per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 annui.
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					Come faccio a dedurre i contributi versati?
					
I contributi vengono dedotti dall’azienda in quanto sostituto d’imposta per cui il lavoratore ottiene la deduzione senza che debba fare nulla.
Gli importi dedotti, presenti nel CU che rilascia l’Azienda, dovranno poi essere eventualmente riportati nella dichiarazione dei redditi.
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					Che cos’è l’Autodichiarazione “Covid 19″?
					
L’Autodichiarazione “Covid 19” deve essere compilata solo in caso di richiesta di rimborso o di richiesta del Voucher Salute relativamente alle seguenti prestazioni:
- spirometria;
 - RX Torace;
 - ECG;
 - ecocardiogramma;
 - Tac torace;
 - prestazioni collegate a danni cerebrali.
 
In caso di ricovero, non è necessario compilare l’Autodichiarazione “Covid 19” in quanto le informazioni necessarie alla Compagnia assicurativa per valutare la richiesta saranno reperibili all’interno della Cartella Clinica.
Per le prestazioni sanitarie sopra indicate, l’Iscritto è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, una delle seguenti condizioni:
– non essere a conoscenza di essere affetto/stato affetto da COVID 19;
– di non aver effettuato alcun tipo di esame (tampone, test sierologico) con esito positivo;
– di essere stato affetto da COVID 19 ma che la prestazione sanitaria eseguita (nel caso di rimborso) o da richiedere (in caso di assistenza diretta) è relativa a patologia estranea a tale virus, come da documentazione medica trasmessa alla Compagnia.Le conseguenze dirette o indirette di pandemie (ad esempio, in caso di affezione da Covid-19: è conseguenza diretta la fisioterapia rieducativa respiratoria; è conseguenza indiretta il danno cerebrale) sono escluse dall’assicurazione (come previsto dall’art. 17 “Esclusioni”, n. 25, delle Condizioni di Assicurazione)
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					In quale occasione devo compilare l’ Autodichiarazione “Covid 19″?
					
L’Autodichiarazione “Covid 19” deve essere compilata solo in caso di richiesta di rimborso o di richiesta del Voucher Salute relativamente alle seguenti prestazioni: spirometria; RX Torace; ECG; ecocardiogramma; Tac torace e prestazioni collegate a danni cerebrali.
In caso di richiesta rimborso in forma cartacea, l’Autodichiarazione “Covid 19” deve essere compilata e spedita unitamente al Modulo di richiesta di rimborso.
In caso di richiesta rimborso online dall’area riservata, in fase di caricamento della documentazione medica e di spesa sarà necessario allegare anche l’Autodichiarazione “Covid 19”.
In caso di richieste di autorizzazione di prestazioni sanitarie in forma diretta (Voucher Salute) l’Autodichiarazione “Covid 19” dovrà essere compilata e trasmessa alla Compagnia assicurativa, unitamente alla documentazione medica, tramite l’accesso all’aera riservata del sito internet o tramite App.
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					Sono stato affetto da Covid. Posso richiedere un ECG per una patologia non correlata al Covid 19?
					
Si, se l’Iscritto è affetto da una patologia non correlata al Covid 19, può richiedere il rimborso o il Voucher Salute per l’ECG compilando l’Autodichiarazione “Covid 19” anche se precedentemente affetto da Covid 19.
Qualora lo stato patologico sia una conseguenza diretta o indiretta di pandemie (nella fattispecie Covid 19) la copertura assicurativa non copre la prestazione.
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					E’ prevista una copertura sanitaria legata alla diffusione della pandemia COVID-19?
					
Il Fondo ha attivato un Piano Sanitario Integrativo dedicato alla copertura delle Sindromi Influenzali di natura pandemica COVID-19 che è stato attivo dal dal 01.02.2020 al 31.12.2021.
Il Piano è stato aggiunto ai Piani già attivi senza alcun contributo supplementare né per le aziende né per i lavoratori dipendenti (non erano coperti i familiari, né gratuiti né a pagamento).La scadenza della copertura era originariamente prevista al 31/12/2020 ed è stata poi prorogata, completamente gratuita, per tutto il 2021.
Per maggiori informazioni si invita a prendere visione della Guida breve “Protezioni Sindromi Influenzali di natura pandemica”, del Piano sanitario integrativo “Protezione Sindromi Influenzali di natura pandemica Covid-19” e dello specifico Modulo di richiesta di indennizzo al fine di conoscere nel dettaglio le modalità di accesso alle misure di supporto di natura economica previste dalla nuova polizza.
La richiesta di rimborso può avvenire entro due anni.
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					La mia azienda ha attivato per i dipendenti anche un’altra polizza per la protezione da COVID-19 che ha garanzie analoghe a quelle offerte dal piano integrativo di Metasalute, posso richiedere al Fondo Metasalute la liquidazione del medesimo sinistro?
					
Si, è possibile fare richiesta di indennizzo.
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					Se sono ricoverato in una struttura ospedaliera del S.S.N. per curare una sindrome influenzale di natura pandemica e poi, a seguito di un peggioramento, vengo trasferito nel reparto di terapia intensiva o sub intensiva per la cura di sindromi influenzali di natura pandemica, alle dimissioni posso ottenere sia l’indennità di euro 30 al giorno per max 30 giorni, sia l’indennità di euro 1.000 di cui alla garanzia indennità post ricovero in terapia intensiva o di euro 500 di cui alla garanzia indennità post ricovero in terapia sub intensiva?
					
Si, le due indennità possono essere richieste se il ricovero avviene per “accertamenti o cure di sindromi influenzali di natura pandemica” e successivamente si viene trasferiti in un reparto di terapia intensiva, sub intensiva o reparto assimilabile; in questo caso si avrà diritto all’indennità di euro 30 al giorno (max 30 giorni) per il periodo di permanenza in struttura per “accertamenti o cure di sindromi influenzali di natura pandemica” e, in aggiunta, si avrà diritto all’indennità una tantum di 1.000,00 euro per il ricovero in terapia intensiva o all’indennità una tantum di 500,00 euro per il ricovero in terapia sub intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti medicali ventilati a caschi respiratori.
Nel caso in cui il ricovero avvenga direttamente in terapia intensiva per la cura di sindromi influenzali di natura pandemica, Intesa Sanpaolo RBM Salute liquida un’indennità una tantum di 1.000,00 euro (corrisposta ad avvenute dimissioni dalla struttura).
Nel caso in cui il ricovero avvenga direttamente in un reparto di terapia sub intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti medicali ventilati e caschi respiratori, l’indennità è ridotta a 500,00 euro una tantum (corrisposta ad avvenute dimissioni dalla struttura).
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					Che cosa devo mandare alla Compagnia per ottenere l’indennità da ricovero e post ricovero in terapia intensiva e sub intensiva?
					
È necessario presentare copia della S.D.O. (scheda di dimissioni ospedaliere); nel caso in cui la S.D.O. non contenga le informazioni necessarie alla corretta istruttoria del sinistro, Intesa Sanpaolo RBM Salute richiede all’Assistito di trasmettere copia della cartella clinica completa.
In alternativa alla S.D.O., in considerazione della straordinarietà del periodo, l’Assistito potrà trasmettere copia della lettera di dimissioni, fermo rimanendo che, se non contiene le informazioni necessarie alla corretta istruttoria del sinistro, Intesa Sanpaolo RBM Salute richiede copia della cartella clinica completa.
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					Che cos’è la SDO (scheda di dimissioni ospedaliere) e a chi la devo richiedere?
					
La Scheda di Dimissione Ospedaliera è parte integrante della cartella clinica, che riporta una serie di informazioni:
- anagrafiche (ad esempio: sesso, data e luogo di nascita, comune di residenza)
 - cliniche (ad esempio: diagnosi, procedure diagnostiche, informazioni sul ricovero e la dimissione)
 - relative alla struttura dove è stato effettuato il ricovero ospedaliero.
 
È rilasciata dalla struttura sanitaria presso cui è stato effettuato il ricovero.
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					Sono un erede di un lavoratore che è deceduto nel corso di un ricovero avvenuto per accertamento di sindromi influenzali di natura pandemica e successivamente trasferito in terapia intensiva per cura di sindromi influenzali di natura pandemica; posso richiedere l’indennità in caso di ricovero per accertamenti o cura di sindromi influenzali di natura pandemica e l’indennità una tantum per il ricovero in terapia intensiva?
					
No, è possibile richiedere soltanto il contributo per le spese funerarie.
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					Se sono ricoverato in un reparto che non è di terapia intensiva o sub intensiva, come ad esempio un reparto di medicina generale, posso usufruire della garanzia “indennità in caso di ricovero per accertamenti o cura di sindromi influenzali di natura pandemica” per cui è prevista un’indennità di euro 30 al giorno per max 30 giorni?
					
Si. La polizza riconosce un’indennità una tantum di 30 euro per ciascun giorno di ricovero fino ad un massimo di 30 giorni, qualora la diagnosi di ingresso sia per accertamento o cura di sindromi influenzali di natura pandemica. Il ricovero deve avvenire esclusivamente presso:
- Struttura ospedaliera del S.S.N
 - Struttura accreditata o convenzionata con il S.S.N
 - Struttura appositamente autorizzata dalle ordinanze governative (ad es. ospedali privati, militari e da campo)
 
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					Sono un erede di un lavoratore che è deceduto nel corso di un ricovero in un reparto che non era di terapia intensiva né di terapia sub intensiva, posso richiedere l’erogazione del contributo per le spese funerarie?
					
No, il contributo per le spese funerarie è riconosciuto solo nel caso in cui il ricovero sia avvenuto in un reparto di terapia intensiva o sub intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti medicali ventilati e caschi respiratori.
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					Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia al termine del quale il medico mi consente di tornare a casa. Le spese per l’utilizzo della sala emodinamica sono coperte dalla Compagnia Assicurativa?
					
Certo, il costo dell’esame e della sala emodinamica sono coperte interamente dalla garanzia di polizza relativa all’Alta Diagnostica.
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					Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia al termine del quale il medico reputa opportuno tenermi una notte in osservazione. I costi relativi alla degenza restano a mio carico?
					
Il costo dell’esame e della sala emodinamica è coperto interamente dalla garanzia di polizza relativa all’Alta Diagnostica mentre i costi relativi alla degenza in caso di ricovero restano a carico dell’iscritto con applicazione di tariffe agevolate Intesa Sanpaolo RBM Salute.
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					Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia a seguito del quale il medico ravvisa la necessità di intervenire urgentemente e contestualmente con una angioplastica. É necessaria la rettifica del mio VoucherSalute?
					
Sì, se si è in possesso di un VoucherSalute che autorizza una Coronarografia e, durante l’erogazione della prestazione, il medico dovesse ravvisare la necessità di eseguire con urgenza una angioplastica, la Struttura Convenzionata dovrà chiedere alla Compagnia Assicurativa la rettifica di quel VoucherSalute. Nel caso in cui l’angioplastica rientrasse negli interventi coperti dal proprio Piano Sanitario, la prestazione sarà coperta dalla garanzia “Ricovero in Istituto di cura per intervento chirurgico”.
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					Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia al termine del quale il medico mi segnala la necessità di tornare in un secondo momento per effettuare una angioplastica. Dovrò richiedere un nuovo VoucherSalute?
					
In questo caso l’esame di Coronarografia e l’uso della sala emodinamica sono state autorizzate già con il primo VoucherSalute. Per il successivo intervento di angioplastica sarà necessario richiedere l’autorizzazione di un secondo VoucherSalute la cui prestazione rientrerà nella garanzia di polizza relativa al “Ricovero in Istituto di Cura per intervento chirurgico”, nel caso in cui l’angioplastica rientrasse negli interventi coperti dal proprio Piano Sanitario.
 


























                                



