F.A.Q. – Fiscalità
Guida a domande e risposte
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Quali sono i riferimenti legislativi della fiscalità dei Fondi Sanitari?
I riferimenti legislativi sono i seguenti:
• Lett. e-ter) del primo comma dell’art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi
• Lett. a) del secondo comma dell’art. 51 del Tuir
• Lett. h) del secondo comma dell’art. 51 del Tuir
• Lett. c) del primo comma dell’art. 15 del Tuir
• Art. 6 del D.Lgs. 314/97 -
Quali spese sanitarie posso portare in detrazione?
Sono detraibili al 19% le spese sanitarie non rimborsate rimaste a carico dell’iscritto al Fondo con la franchigia annua di 129,11 euro.
Inoltre, qualora i contributi versati abbiano superato il plafond di deducibilità, la parte eccedente i 3.615,20 euro concorrerà a formare reddito da lavoro dipendente e pertanto l’iscritto potrà fruire della detrazione anche di parte delle spese rimborsate in proporzione alla quota dei contributi che vanno ad aumentare il reddito imponibile.
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Posso portare in detrazione le spese sanitarie coperte da Metasalute?
No. Non possono essere indicate tra gli oneri detraibili le spese sanitarie sostenute che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:
- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.
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Dove dichiaro i contributi versati al Fondo?
Il versamento dei contributi è segnalato nel C.U.
Il datore di lavoro – in qualità di sostituto d’imposta – provvede ad operare la deduzione delle quote contributive corrisposte al Fondo fino al limite di euro 3.615,20 annui. -
I contributi a Metasalute sono deducibili dal reddito?
Sì. I contributi a carico dell’azienda o del lavoratore versati a Metasalute dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (e quindi sono esenti da tassazione) per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 annui.