F.A.Q. – Dipendenti e Nucleo Familiare
Guida a domande e risposte
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Chi può aderire al Fondo Metasalute?
Si possono iscrivere a Metasalute i lavoratori dipendenti di imprese che applicano il CCNL dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti ed i lavoratori del comparto orafo e argentiero, superato il periodo di prova, a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali:
- Tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time (orizzontale e verticale) e a domicilio;
- Apprendistato;
- Tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione.
Possono altresì aderire a Metasalute:
- I lavoratori a cui si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti previo accorso, per ciascun settore, tra le citate OOSS dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali.
- I dipendenti delle parti stipulanti il CCNL dell’industri metalmeccanica e della installazione di impianti anche se distaccati in base alla legge n.300 del 1970.
- I lavoratori che a seguito di trasferimento d’azienda, operato ai sensi dell’art.47, L. n.428/1990, ovvero per effetto di mutamento di attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al primo comma dell’art. 1 del Regolamento e le imprese da cui dipendono, possono continuare ad essere soci del Fondo se tale scelta viene concretizzata attraverso la stipula di un accordo aziendale.
In aggiunta ai lavoratori dipendenti succitati, sono destinatari delle prestazioni del Fondo anche il nucleo familiare fiscalmente a carico e quello non fiscalmente a carico.
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Come fare per aderire a Metasalute?
A decorrere dal 4 settembre 2017, per consentire l’adesione dei loro dipendenti, le aziende dovranno preventivamente registrarsi al Fondo accedendo alla sezione “Area Riservata” presente sull’home page del sito www.fondometasalute.it e generare le credenziali che consentiranno l’accesso all’Area Riservata all’interno della quale potranno depositare le anagrafiche dei lavoratori dipendenti.
I lavoratori iscritti a Metasalute dovranno registrarsi sul portale del Fondo accedendo alla sezione “Area Riservata” – presente sull’home page del sito www.fondometasalute.it – e cliccando su “REGISTRATI” per generare le credenziali che gli consentiranno l’accesso all’Area Riservata all’interno della quale potranno verificare la loro posizione anagrafica e gestire le richieste di prestazioni sanitarie e di rimborso delle spese mediche sostenute. La mancata registrazione sul sito di Metasalute non preclude la possibilità al lavoratore dipendente iscritto di usufruire delle prestazioni sanitarie le quali potranno essere prenotate contattando il numero verde dedicato.
Inoltre, è data facoltà al lavoratore di estendere la copertura assicurativa al proprio nucleo familiare.
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Quali sono i vantaggi che ho aderendo a Metasalute?
L’iscritto a Metasalute ha la possibilità di fruire di numerose prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale.
In particolare, l’iscritto a Metasalute potrà utilizzare la rete convenzionata con Intesa Sanpaolo RBM Salute per l’erogazione in forma diretta delle prestazioni (centri diagnostici, case di cura, ospedali, centri odontoiatrici e fisioterapici) diffusa in tutta Italia.
Utilizzando la rete di strutture sanitarie convenzionate, le spese vengono pagate direttamente e integralmente dalla Compagnia alla struttura, senza alcun esborso da parte del lavoratore.
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Quanto costa Metasalute?
La contribuzione per il Piano Base 2021-2022 è pari a euro 13 al mese a totale carico dell’Azienda. Tale contribuzione offre anche la possibilità all’Iscritto di estendere la copertura per i propri familiari fiscalmente a carico, senza costi aggiuntivi.
Qualora l’Iscritto volesse estendere la copertura assicurativa al proprio Nucleo familiare non fiscalmente a carico, l’importo del Piano Base sarà pari ad euro 219,00 a persona (con massimale autonomo).
Per i Piani Sanitari Integrativi previsti dal Fondo per il biennio 2021-2022, invece, sussistono i seguenti importi mensili:
Piano integrativo A: contribuzione mensile pari ad euro 16,67 su base annua
Piano integrativo B: contribuzione mensile pari ad euro 21,00 su base annua
Piano integrativo C: contribuzione mensile pari ad euro 24,34 su base annua
Piano integrativo D: contribuzione mensile pari ad euro 28,17 su base annua
Piano integrativo E: contribuzione mensile pari ad euro 34,00 su base annua
Piano integrativo F: contribuzione mensile pari ad euro 67,00 su base annuaGli importi mensili sono determinati dividendo la contribuzione annua con arrotondamento al secondo decimale.
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Cosa succede alla copertura assicurativa se faccio delle dichiarazioni non veritiere in fase di adesione?
L’Assistito è tenuto a rilasciare dichiarazioni precise, complete e non reticenti; se questo non accade, può perdere del tutto o in parte il diritto all’indennizzo e può cessare l’assicurazione.
Il Fondo verifica, anche su richiesta di Intesa Sanpaolo RBM Salute, tramite indagini o accertamenti, la veridicità di tutte le dichiarazioni e i dati acquisiti in relazione agli Assicurati, i relativi familiari e aventi diritto (es. legami familiari, familiari a carico), elementi necessari per valutare l’operatività delle coperture assicurative.
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Ho stipulato anche un’altra copertura assicurativa. Devo comunicarlo a qualcuno?
Se hai stipulato un’altra assicurazione per lo stesso rischio, dovrai comunicarlo a Intesa Sanpaolo RBM Salute. In caso di sinistro, dovrai avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Occorre farlo anche se lo stesso rischio è coperto da contratti stipulati con Enti, Casse, Fondi integrativi sanitari. Intesa Sanpaolo RBM Salute può esercitare il diritto di regresso.
La comunicazione avverrà in fase di richiesta rimborso, compilando il box dedicato all’interno del Modulo di rimborso.
Per le prestazioni in forma diretta, non sarà necessario fornire questa informazione. -
La copertura sanitaria vale solo in Italia o anche all’estero?
L’assicurazione è valida in tutto il mondo; i danni sono liquidati in Italia e rimborsati in euro.
Le spese sostenute all’estero sono rimborsate al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione della BCE. -
Quali sono i riferimenti legislativi della fiscalità dei Fondi Sanitari?
I riferimenti legislativi sono i seguenti:
• Lett. e-ter) del primo comma dell’art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi
• Lett. a) del secondo comma dell’art. 51 del Tuir
• Lett. h) del secondo comma dell’art. 51 del Tuir
• Lett. c) del primo comma dell’art. 15 del Tuir
• Art. 6 del D.Lgs. 314/97 -
Come avviene il pagamento per il nucleo familiare non fiscalmente a carico?
Il versamento della contribuzione per il nucleo familiare non fiscalmente a carico, come indicato nel Regolamento, è annuale anticipato e a totale carico del lavoratore dipendente iscritto.
Il versamento deve essere effettuato dal lavoratore titolare utilizzando le procedure di pagamento MAV previste dal Fondo e specificate nell’Area Riservata del lavoratore dipendente sul sito di Metasalute.
Il rinnovo dell’adesione avviene con il saldo della contribuzione a Metasalute. Non è possibile pagare direttamente ad Intesa San Paolo RBM Salute il premio per i familiari non fiscalmente a carico.
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Dopo l’adesione al Fondo, la mia copertura è subito attiva e posso richiedere le prestazioni sanitarie?
Le adesioni dei lavoratori dipendenti pervenute a decorrere dal 1°aprile 2018 (con esclusione della fattispecie di cui all’art.5) determineranno, per ragioni tecnico-amministrative, la decorrenza del diritto alle prestazioni sanitarie dal 1° giorno del 5° mese successivo a quello in cui avviene la prima contribuzione.
Il diritto alle prestazioni sanitarie – per coloro che hanno aderito dal 1°aprile 2018- si protrae dopo la cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità di contribuzione versate dall’azienda fino al momento della decorrenza della copertura sanitaria sopra citata (4 mesi).
Dopo che l’iscritto ha maturato il diritto alle prestazioni sanitarie con il Fondo, non è prevista nessuna ulteriore carenza con la Compagnia assicurativa.
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Dopo l’iscrizione al Fondo, quando è attiva la copertura del mio nucleo familiare fiscalmente a carico?
La decorrenza delle prestazioni sanitarie per il componente del nucleo familiare/convivente del lavoratore parte dal 1°giorno del mese successivo a quello di iscrizione purchè il lavoratore titolare risulti in copertura a tale data.
Qualora il familiare/convivente fiscalmente a carico venga inserito durante il periodo di carenza del lavoratore dipendente, le prestazioni sanitarie del familiare partiranno dalla medesima data di inizio della copertura del lavoratore titolare.
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Dopo l’iscrizione al Fondo, quando è attiva la copertura del mio nucleo familiare non fiscalmente a carico?
La decorrenza delle prestazioni sanitarie per il familiare non fiscalmente a carico seguirà per ciascun anno l’inizio della decorrenza della copertura del lavoratore titolare iscritto, superato il periodo di carenza, e cesserà il 31 dicembre di ciascun anno.
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Cosa si intende per nucleo familiare?
Per nucleo familiare è da intendersi:
1) i soggetti di cui alle lett. a) e c) del DPR. n. 917/1986, ossia:
– il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati);2) i conviventi di fatto di cui alla L.76/2016 (commi 36-65 dell’Art. 1).
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Cosa sono le unioni civili?
Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile l’unione civile.
La legge n. 76 del 2016, che ha regolamentato le unioni civili, prevede che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonchè negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
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Cosa s’intende per nucleo fiscalmente a carico e non fiscalmente a carico?
Il nucleo familiare può essere suddiviso in fiscalmente a carico e non fiscalmente a carico:
1.Fiscalmente a carico: familiari con reddito annuale uguale o inferiore ai 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Possono essere iscritti gratuitamente i seguenti familiari fiscalmente a carico:
a) Coniuge del lavoratore non legalmente ed effettivamente separato (anche unioni civili di cui alla L.76/2016);
b) Figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati);
c) Conviventi di fatto di cui alla L.76/2016 (art.1, commi 36-65);
d) Figli non fiscalmente a carico purché conviventi con il capo nucleo;
e) Figli non fiscalmente a carico non convivente sino ai 30 anni di età che siano regolarmente iscritti all’Università aventi sede in province diverse rispetto a quella di residenza del genitore titolare iscritto.2. Non fiscalmente a carico: familiari il cui reddito annuale supera i 2.840,51 euro.
Possono essere iscritti pagando il premio annuale in una specifica finestra temporale comunicata tempestivamente dal Fondo tramite invio di Circolari. Occorrerà fare riferimento al carico fiscale presunto del familiare relativamente all’anno per cui si richiede la copertura.
Esempio: riferimento al carico fiscale presente del 2020 per la copertura desiderata per il medesimo anno solare 2020.
Possono essere iscritti con pagamento del premio annuale:
a) Coniuge del lavoratore non legalmente ed effettivamente separato (anche unioni civili di cui alla L.76/2016);
b) Conviventi di fatto di cui alla L.76/2016 (art.1, commi 36-65);
c) Figli non fiscalmente a carico e non conviventi di lavoratori affidati all’ex coniuge con sentenza di separazione/ divorzio. -
Posso iscrivere a Metasalute il mio nucleo familiare?
Sì. L’adesione a Metasalute può essere estesa anche al proprio nucleo familiare, sia quello fiscalmente a carico del lavoratore dipendente titolare di polizza, sia quello non fiscalmente a carico.
Per iscrivere il proprio nucleo familiare, il lavoratore dipendente iscritto al Fondo deve registrarsi e accedere alla propria “Area Riservata” sul sito del Fondo.
La procedura prevede l’inserimento dei dati dei familiari che si intende includere nel proprio Piano Sanitario.
Per conoscere nel dettaglio le tempistiche e modalità si consiglia un’attenta consultazione del Regolamento. -
Quali sono i piani sanitari per il nucleo familiare?
Ai sensi del Regolamento vigente il lavoratore dipendente può far aderire, a pagamento, il proprio familiare non fiscalmente a carico allo stesso Piano Sanitario cui egli già aderisce scegliendo il Piano con massimale autonomo, oppure può far aderire il proprio familiare al Piano Base con massimali autonomi.
L’iscrizione gratuita del proprio familiare fiscalmente a carico comporta, invece, l’inclusione nel Piano Sanitario del lavoratore titolare iscritto e la condivisione delle garanzie sanitarie e dei massimali.
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Perché il Fondo richiede l’autocertificazione del mio nucleo familiare?
La certificazione del nucleo familiare fiscalmente a carico serve a verificare la legittimità dell’iscrizione gratuita per i propri familiari. L’attività è svolta a tutela di tutti gli iscritti affinché possano beneficiare in forma gratuita delle prestazioni del Fondo solo i soggetti aventi diritto.
Tutte le informazioni relative all’iscrizione gratuita dei familiari sono riportate negli artt. 2.1 e 3.3 del Regolamento.
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È obbligatorio certificare il mio nucleo familiare iscritto in forma gratuita ogni anno?
Si, è obbligatorio certificare il nucleo familiare iscritto in forma gratuita ogni anno. L’autocertificazione del nucleo familiare e i documenti vanno presentati anche se è stata già presentata un’autocertificazione nell’anno precedente.
La mancata certificazione del nucleo entro i termini previsti per ciascun anno determinerà la sospensione della copertura per l’intero nucleo familiare attualmente iscritto in forma gratuita.
Per l’anno 2021, tutti i dettagli sono disponibili nella Circolare di riferimento.
Se la copertura sanitaria dei familiari viene sospesa per mancata autocertificazione è possibile riattivare le posizioni accedendo alla propria area riservata nella sezione “Familiari” ed eseguendo la procedura di certificazione del nucleo familiare che si attiva in automatico quando la polizza del familiare viene nuovamente impostata come “A CARICO” per l’anno in corso. Il ripristino della copertura seguirà le decorrenze previste dal Fondo per la prima iscrizione (art. 6.2 del Regolamento).
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Come posso eseguire la certificazione del nucleo familiare?
Per autocertificare il proprio nucleo familiare è necessario accedere alla propria area riservata all’indirizzo www.accessoriservato.fondometasalute.it e seguire la procedura guidata che viene proposta in fase di accesso nelle apposite finestre temporali comunicate dal Fondo per ciascun anno, o nella sezione “Familiari” in qualsiasi momento dell’anno in caso di aggiunta di un nuovo familiare. La procedura è descritta nell’apposito Manuale.
I documenti da presentare cambiano in base al grado di parentela. Per capire la documentazione da presentare in base alla composizione del proprio nucleo è possibile consultare l’elenco dei documenti .
Alcuni documenti possono essere sostituiti da un’autocertificazione. Nel Vademecum sono riportati alcuni esempi. È importante accertarsi di aver caricato documenti leggibili e aggiornati. Diversamente il Fondo potrebbe richiedere di integrare la documentazione corretta.
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Se non certifico il mio nucleo familiare viene sospesa anche la mia copertura di lavoratore dipendente?
No, la procedura di certificazione del nucleo non interferisce con la copertura del lavoratore caponucleo che continua a restare attivo in virtù del proprio rapporto di lavoro.
Il lavoratore dipendente potrà continuare ad accedere alla piattaforma e potrà utilizzare le prestazioni sanitarie previste dal proprio Piano Sanitario.
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Quali spese sanitarie posso portare in detrazione?
Sono detraibili al 19% le spese sanitarie non rimborsate rimaste a carico dell’iscritto al Fondo con la franchigia annua di 129,11 euro.
Inoltre, qualora i contributi versati abbiano superato il plafond di deducibilità, la parte eccedente i 3.615,20 euro concorrerà a formare reddito da lavoro dipendente e pertanto l’iscritto potrà fruire della detrazione anche di parte delle spese rimborsate in proporzione alla quota dei contributi che vanno ad aumentare il reddito imponibile.
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Posso portare in detrazione le spese sanitarie coperte da Metasalute?
No. Non possono essere indicate tra gli oneri detraibili le spese sanitarie sostenute che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:
- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.
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Dove dichiaro i contributi versati al Fondo?
Il versamento dei contributi è segnalato nel C.U.
Il datore di lavoro – in qualità di sostituto d’imposta – provvede ad operare la deduzione delle quote contributive corrisposte al Fondo fino al limite di euro 3.615,20 annui. -
I contributi a Metasalute sono deducibili dal reddito?
Sì. I contributi a carico dell’azienda o del lavoratore versati a Metasalute dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (e quindi sono esenti da tassazione) per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 annui.
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Come faccio a dedurre i contributi versati?
I contributi vengono dedotti dall’azienda in quanto sostituto d’imposta per cui il lavoratore ottiene la deduzione senza che debba fare nulla.
Gli importi dedotti, presenti nel CU che rilascia l’Azienda, dovranno poi essere eventualmente riportati nella dichiarazione dei redditi.
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Come devo fare per aprire un reclamo?
I reclami sul contratto o su un servizio assicurativo devono essere scritti e inviati a Intesa Sanpaolo RBM Salute scegliendo tra le varie modalità disponibili:
- compilando il form on line (https://www.intesasanpaolorbmsalute.com/reclami.html);
- per posta ordinaria o raccomandata: Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. – Ufficio Reclami – Via A. Lazzari n. 5, 30174 Venezia – Mestre (VE);
- per fax: 011/0932609;
- per mail: reclami@intesasanpaolorbmsalute.com ;
- a mezzo pec: reclami@pec.intesasanpaolorbmsalute.com
Se non viene usato il modulo on line, è importante indicare nel reclamo:
- nome, cognome, domicilio e data di nascita dell’Assicurato;
- nome, cognome, domicilio di chi propone il reclamo, se diverso dall’Assicurato (es. associazione consumatori, legale, familiare, etc.), con delega firmata dall’Assicurato e copia del relativo documento d’identità;
- numero di pratica;
- esposizione sintetica e completa dei fatti e delle ragioni del reclamo.
Attenzione: non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Controversie sulla quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità
È competente solo l’Autorità Giudiziaria
È possibile, tuttavia, ricorrere a sistemi conciliativi, se esistono.Liti transfrontaliere
Chi ha domicilio in Italia può presentare reclamo a IVASS o al sistema estero competente (elenco su www.ec.europa.eu/fin-net) chiedendo di attivare la procedura FIN-NET.
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Ho inviato un reclamo. Tra quanto riceverò l’esito della richiesta?
Intesa Sanpaolo RBM Salute risponde al reclamo entro 45 giorni dalla data di ricevimento.
Se non sei soddisfatto della risposta, o non la ricevi entro i 45 giorni, prima di interessare l’Autorità giudiziaria è possibile:- rivolgersi a IVASS via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
- fax: 06.42133206
- pec: ivass@pec.ivass.it
- informazioni su www.ivass.it;
- ricorrere alla procedura di mediazione obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi, rivolgendosi a un Organismo di Mediazione accreditato al Ministero della Giustizia;
- ricorrere agli altri sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie.
È sempre possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
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Che cos’è l’Autodichiarazione “Covid 19″?
L’Autodichiarazione “Covid 19” deve essere compilata solo in caso di richiesta di rimborso o di richiesta del Voucher Salute relativamente alle seguenti prestazioni:
- spirometria;
- RX Torace;
- ECG;
- ecocardiogramma;
- Tac torace;
- prestazioni collegate a danni cerebrali.
In caso di ricovero, non è necessario compilare l’Autodichiarazione “Covid 19” in quanto le informazioni necessarie alla Compagnia assicurativa per valutare la richiesta saranno reperibili all’interno della Cartella Clinica.
Per le prestazioni sanitarie sopra indicate, l’Iscritto è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, una delle seguenti condizioni:
– non essere a conoscenza di essere affetto/stato affetto da COVID 19;
– di non aver effettuato alcun tipo di esame (tampone, test sierologico) con esito positivo;
– di essere stato affetto da COVID 19 ma che la prestazione sanitaria eseguita (nel caso di rimborso) o da richiedere (in caso di assistenza diretta) è relativa a patologia estranea a tale virus, come da documentazione medica trasmessa alla Compagnia.Le conseguenze dirette o indirette di pandemie (ad esempio, in caso di affezione da Covid-19: è conseguenza diretta la fisioterapia rieducativa respiratoria; è conseguenza indiretta il danno cerebrale) sono escluse dall’assicurazione (come previsto dall’art. 17 “Esclusioni”, n. 25, delle Condizioni di Assicurazione)
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In quale occasione devo compilare l’ Autodichiarazione “Covid 19″?
L’Autodichiarazione “Covid 19” deve essere compilata solo in caso di richiesta di rimborso o di richiesta del Voucher Salute relativamente alle seguenti prestazioni: spirometria; RX Torace; ECG; ecocardiogramma; Tac torace e prestazioni collegate a danni cerebrali.
In caso di richiesta rimborso in forma cartacea, l’Autodichiarazione “Covid 19” deve essere compilata e spedita unitamente al Modulo di richiesta di rimborso.
In caso di richiesta rimborso online dall’area riservata, in fase di caricamento della documentazione medica e di spesa sarà necessario allegare anche l’Autodichiarazione “Covid 19”.
In caso di richieste di autorizzazione di prestazioni sanitarie in forma diretta (Voucher Salute) l’Autodichiarazione “Covid 19” dovrà essere compilata e trasmessa alla Compagnia assicurativa, unitamente alla documentazione medica, tramite l’accesso all’aera riservata del sito internet o tramite App.
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Sono stato affetto da Covid. Posso richiedere un ECG per una patologia non correlata al Covid 19?
Si, se l’Iscritto è affetto da una patologia non correlata al Covid 19, può richiedere il rimborso o il Voucher Salute per l’ECG compilando l’Autodichiarazione “Covid 19” anche se precedentemente affetto da Covid 19.
Qualora lo stato patologico sia una conseguenza diretta o indiretta di pandemie (nella fattispecie Covid 19) la copertura assicurativa non copre la prestazione.
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E’ prevista una copertura sanitaria legata alla diffusione della pandemia COVID-19?
Si, il Fondo ha attivato un Piano Sanitario Integrativo dedicato alla copertura delle Sindromi Influenzali di natura pandemica tra cui COVID-19, che andrà ad aggiungersi ai Piani Sanitari già attivi e che avrà decorrenza retroattiva, dal 01.02.2020 al 31.12.2021.
Il Piano è gratuito, non è previsto alcun contributo aggiuntivo né per le aziende né per i lavoratori dipendenti. Non sono assicurati i familiari, né gratuiti né a pagamento.
Per maggiori informazioni si invita a prendere visione del Piano sanitario integrativo “Protezione Sindromi Influenzali di natura pandemica Covid-19” e dello specifico Modulo di richiesta di indennizzo al fine di conoscere nel dettaglio le modalità di accesso alle misure di supporto di natura economica previste dalla nuova polizza.
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La mia azienda ha attivato per i dipendenti anche un’altra polizza per la protezione da COVID-19 che ha garanzie analoghe a quelle offerte dal piano integrativo di Metasalute, posso richiedere al Fondo Metasalute la liquidazione del medesimo sinistro?
Si, è possibile fare richiesta di indennizzo.
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Se sono ricoverato in una struttura ospedaliera del S.S.N. per curare una sindrome influenzale di natura pandemica e poi, a seguito di un peggioramento, vengo trasferito nel reparto di terapia intensiva o sub intensiva per la cura di sindromi influenzali di natura pandemica, alle dimissioni posso ottenere sia l’indennità di euro 30 al giorno per max 30 giorni, sia l’indennità di euro 1.000 di cui alla garanzia indennità post ricovero in terapia intensiva o di euro 500 di cui alla garanzia indennità post ricovero in terapia sub intensiva?
Si, le due indennità possono essere richieste se il ricovero avviene per “accertamenti o cure di sindromi influenzali di natura pandemica” e successivamente si viene trasferiti in un reparto di terapia intensiva, sub intensiva o reparto assimilabile; in questo caso si avrà diritto all’indennità di euro 30 al giorno (max 30 giorni) per il periodo di permanenza in struttura per “accertamenti o cure di sindromi influenzali di natura pandemica” e, in aggiunta, si avrà diritto all’indennità una tantum di 1.000,00 euro per il ricovero in terapia intensiva o all’indennità una tantum di 500,00 euro per il ricovero in terapia sub intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti medicali ventilati a caschi respiratori.
Nel caso in cui il ricovero avvenga direttamente in terapia intensiva per la cura di sindromi influenzali di natura pandemica, Intesa Sanpaolo RBM Salute liquida un’indennità una tantum di 1.000,00 euro (corrisposta ad avvenute dimissioni dalla struttura).
Nel caso in cui il ricovero avvenga direttamente in un reparto di terapia sub intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti medicali ventilati e caschi respiratori, l’indennità è ridotta a 500,00 euro una tantum (corrisposta ad avvenute dimissioni dalla struttura).
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Che cosa devo mandare alla Compagnia per ottenere l’indennità da ricovero e post ricovero in terapia intensiva e sub intensiva?
È necessario presentare copia della S.D.O. (scheda di dimissioni ospedaliere); nel caso in cui la S.D.O. non contenga le informazioni necessarie alla corretta istruttoria del sinistro, Intesa Sanpaolo RBM Salute richiede all’Assistito di trasmettere copia della cartella clinica completa.
In alternativa alla S.D.O., in considerazione della straordinarietà del periodo, l’Assistito potrà trasmettere copia della lettera di dimissioni, fermo rimanendo che, se non contiene le informazioni necessarie alla corretta istruttoria del sinistro, Intesa Sanpaolo RBM Salute richiede copia della cartella clinica completa.
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Che cos’è la SDO (scheda di dimissioni ospedaliere) e a chi la devo richiedere?
La Scheda di Dimissione Ospedaliera è parte integrante della cartella clinica, che riporta una serie di informazioni:
- anagrafiche (ad esempio: sesso, data e luogo di nascita, comune di residenza)
- cliniche (ad esempio: diagnosi, procedure diagnostiche, informazioni sul ricovero e la dimissione)
- relative alla struttura dove è stato effettuato il ricovero ospedaliero.
È rilasciata dalla struttura sanitaria presso cui è stato effettuato il ricovero.
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Sono un erede di un lavoratore che è deceduto nel corso di un ricovero avvenuto per accertamento di sindromi influenzali di natura pandemica e successivamente trasferito in terapia intensiva per cura di sindromi influenzali di natura pandemica; posso richiedere l’indennità in caso di ricovero per accertamenti o cura di sindromi influenzali di natura pandemica e l’indennità una tantum per il ricovero in terapia intensiva?
No, è possibile richiedere soltanto il contributo per le spese funerarie.
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Se sono ricoverato in un reparto che non è di terapia intensiva o sub intensiva, come ad esempio un reparto di medicina generale, posso usufruire della garanzia “indennità in caso di ricovero per accertamenti o cura di sindromi influenzali di natura pandemica” per cui è prevista un’indennità di euro 30 al giorno per max 30 giorni?
Si. La polizza riconosce un’indennità una tantum di 30 euro per ciascun giorno di ricovero fino ad un massimo di 30 giorni, qualora la diagnosi di ingresso sia per accertamento o cura di sindromi influenzali di natura pandemica. Il ricovero deve avvenire esclusivamente presso:
- Struttura ospedaliera del S.S.N
- Struttura accreditata o convenzionata con il S.S.N
- Struttura appositamente autorizzata dalle ordinanze governative (ad es. ospedali privati, militari e da campo)
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Sono un erede di un lavoratore che è deceduto nel corso di un ricovero in un reparto che non era di terapia intensiva né di terapia sub intensiva, posso richiedere l’erogazione del contributo per le spese funerarie?
No, il contributo per le spese funerarie è riconosciuto solo nel caso in cui il ricovero sia avvenuto in un reparto di terapia intensiva o sub intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti medicali ventilati e caschi respiratori.
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Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia al termine del quale il medico mi consente di tornare a casa. Le spese per l’utilizzo della sala emodinamica sono coperte dalla Compagnia Assicurativa?
Certo, il costo dell’esame e della sala emodinamica sono coperte interamente dalla garanzia di polizza relativa all’Alta Diagnostica.
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Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia al termine del quale il medico reputa opportuno tenermi una notte in osservazione. I costi relativi alla degenza restano a mio carico?
Il costo dell’esame e della sala emodinamica è coperto interamente dalla garanzia di polizza relativa all’Alta Diagnostica mentre i costi relativi alla degenza in caso di ricovero restano a carico dell’iscritto con applicazione di tariffe agevolate Intesa Sanpaolo RBM Salute.
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Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia a seguito del quale il medico ravvisa la necessità di intervenire urgentemente e contestualmente con una angioplastica. É necessaria la rettifica del mio VoucherSalute?
Sì, se si è in possesso di un VoucherSalute che autorizza una Coronarografia e, durante l’erogazione della prestazione, il medico dovesse ravvisare la necessità di eseguire con urgenza una angioplastica, la Struttura Convenzionata dovrà chiedere alla Compagnia Assicurativa la rettifica di quel VoucherSalute. Nel caso in cui l’angioplastica rientrasse negli interventi coperti dal proprio Piano Sanitario, la prestazione sarà coperta dalla garanzia “Ricovero in Istituto di cura per intervento chirurgico”.
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Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia al termine del quale il medico mi segnala la necessità di tornare in un secondo momento per effettuare una angioplastica. Dovrò richiedere un nuovo VoucherSalute?
In questo caso l’esame di Coronarografia e l’uso della sala emodinamica sono state autorizzate già con il primo VoucherSalute. Per il successivo intervento di angioplastica sarà necessario richiedere l’autorizzazione di un secondo VoucherSalute la cui prestazione rientrerà nella garanzia di polizza relativa al “Ricovero in Istituto di Cura per intervento chirurgico”, nel caso in cui l’angioplastica rientrasse negli interventi coperti dal proprio Piano Sanitario.