F.A.Q. – Dipendenti e Nucleo Familiare
Guida a domande e risposte
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Se effettuo il pagamento di una prestazione sanitaria tramite PagoPA, quale documentazione dovrò allegare alla richiesta di rimborso?
Oltre alla documentazione normalmente richiesta per il rimborso della specifica prestazione (ad esempio, copia prescrizione medica con indicata la patologia presunta o accertata) è necessario allegare la fattura dettagliata della prestazione sanitaria. Non basta allegare solo la ricevuta di pagamento PagoPa.
PagoPA è un sistema di pagamento elettronico che garantisce la tracciabilità dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. La ricevuta di PagoPA attesta solo l’avvenuto pagamento, ma non è legata alla specifica prestazione sanitaria erogata (in fase di valutazione della richiesta di rimborso, qualora ci fosse solo il cedolino del PagoPa, non sarà possibile collegare che quanto pagato tramite questa modalità sia riferito alla prestazione erogata). Per questo motivo è fondamentale richiedere alla struttura un documento di spesa dettagliato – che la struttura emette sempre-, che permetterà di collegare il pagamento effettuato tramite PagoPa alla prestazione, e allegarlo alla pratica di rimborso.
In sintesi, PagoPA e la fattura sono due documenti distinti con funzioni differenti:
- PagoPA serve per pagare la prestazione sanitaria (il cedolino indica solo il numero di prenotazione e non il numero del documento di spesa, ossia la ricevuta).
- La fattura documenta la prestazione sanitaria ricevuta e ne attesta il costo.
Solo la fattura, completa di tutti i dati necessari, permette alla Compagnia di identificare correttamente la prestazione per cui si richiede il rimborso e di erogarlo al beneficiario.
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Quanto costa Metasalute?
La contribuzione per il Piano Base 2024-2026 è pari a euro 13 al mese a totale carico dell’Azienda. Tale contribuzione offre anche la possibilità all’Iscritto di estendere la copertura per i propri familiari a carico, senza costi aggiuntivi.
Per i Piani Sanitari Integrativi previsti dal Fondo per il triennio 2024-2026, invece, sussistono i seguenti importi mensili:
PIANO MS 1 euro 16,67 200 PIANO MS 2 euro 23,34 280 PIANO MS 3 euro 34,00 408 PIANO MS 4 euro 75,00 900 Gli importi mensili sono determinati dividendo la contribuzione annua con arrotondamento al secondo decimale.
Contribuzione per l’iscrizione dei familiari NON a carico: la tabella con la quota prevista per ogni piano è disponibile nell’Allegato al Regolamento, art. 2.
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Come faccio a richiedere il rimborso per una prestazione erogata in una struttura convenzionata ma con medico NON convenzionato?
Per richiedere il rimborso di una prestazione eseguita presso una struttura convenzionata ma con medico NON convenzionato è necessario allegare alla richiesta di rimborso la fattura emessa dalla struttura con l’indicazione specifica del medico che ha eseguito la prestazione.
Tutte le indicazioni per richiedere il rimborso di una prestazione sono disponibili nella pagina del sito: Guida all’utilizzo
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Ho letto la comunicazione sulla modifica del Piano Sanitario. Perché è cambiato e da quando sarà valido?
Il Piano Sanitario ha subito una variazione in relazione a quanto comunicato dal Fondo e dalle Parti istitutive nella lettera: “FMS_189_P_Comunicazione del Fondo Metasalute“, già inviata a tutte le Aziende e a tutti gli iscritti.
I Piani Sanitari sono validi dal 1° gennaio 2022.
Se hai richiesto un voucher prima della fine del 2021 puoi trovare le specifiche alla domanda sullo stato transitorio delle richieste. Se hai effettuato una prestazione e devi chiedere il rimborso vai alla domanda sulla procedura da seguire in caso di regime rimborsuale.
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Ho eseguito una prestazione nel 2021 e devo chiedere un rimborso. Quale procedura devo seguire?
La procedura per richiedere il rimborso di una prestazione non è variata.
Nella sezione “Assistenza Sanitaria Indiretta (Rimborsuale)” sono disponibili tutti i dettagli.La richiesta di rimborso di una prestazione può avvenire entro due anni e segue il piano vigente alla data della fattura. Se hai effettuato una prestazione in regime rimborsuale nel 2021 il Piano Sanitario di riferimento è quello del 2021.
E’ importante ricordare che in caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate è obbligatorio attivare il regime di assistenza sanitaria diretta. Qualora l’Iscritto non provveda ad attivare il regime di assistenza diretta, la prestazione effettuata non potrà essere liquidata né presentata a rimborso.
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Ho richiesto un VoucherSalute® nel 2021. A quale Piano Sanitario devo fare riferimento?
Con l’aggiornamento dei Piani sanitari per il 2022-2023 è stato definito un regime transitorio di favore per i “Voucher Salute®” già autorizzati al 15 dicembre 2021 e la conferma del regime in atto per quelli autorizzati successivamente.
Di conseguenza per i “VoucherSalute®” varranno le seguenti condizioni:
– in deroga alle attuali previsioni, i “VoucherSalute®” autorizzati entro il 15 dicembre 2021 e non ancora fruiti non scadranno il 31 dicembre 2021 e potranno essere fruiti fino al 15 gennaio 2022 secondo le condizioni previste dai Piani Sanitari 2021. Tali “VoucherSalute®” saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre 2021 con la scadenza al 15 gennaio 2022 e visibili nella sezione “assicurazione” accessibile dall’area riservata del sito del Fondo Metasalute;
– i “VoucherSalute” autorizzati dal 16 dicembre 2021, potranno essere fruiti entro il 31 dicembre 2021 secondo le condizioni previste dai Piani Sanitari 2021. Come previsto, qualora le relative prestazioni non venissero eseguite entro tale termine, tali voucher verranno annullati automaticamente e potranno essere richiesti nuovamente dagli iscritti dal 1° gennaio 2022 secondo le condizioni previste dai Piani Sanitari 2022-2023.
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Quali sono i piani sanitari disponibili per il nucleo familiare?
Il lavoratore dipendente può far aderire il proprio familiare non a carico allo stesso piano cui egli già aderisce con massimali autonomi oppure può far aderire il proprio familiare al Piano Base con massimali autonomi (es. se il titolare ha il piano A il familiare può aderire al Piano A. In alternativa può scegliere il Piano Base, pagando in ogni caso la relativa quota di contribuzione).
Le modalità di iscrizione dei familiari e di versamento della contribuzione sono quelle indicate agli artt. 3.4 e 10.2 del Regolamento.
Nell’Allegato al Regolamento, art. 2, è disponibile la tabella con la quota di contribuzione prevista per l’adesione dei familiari a pagamento.E’ importante ricordare che i familiari fiscalmente a carico – riferito ai familiari che hanno diritto all’iscrizione gratuita secondo i criteri del Regolamento vigente – seguono in automatico il piano del titolare iscritto con la condivisione dei massimali.
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Con l’aggiornamento del Regolamento sono cambiate le regole per iscrivere i familiari. Chi posso iscrivere gratuitamente e chi posso iscrivere a pagamento?
- Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo Regolamento.
E’ possibile iscrivere gratuitamente i familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto.
I familiari che hanno diritto all’iscrizione sono:
– il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016); non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno d’età e fino al compimento del 26° anno di età;
– i figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) senza limiti di età.Tali soggetti non devono possedere un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) superiore ad euro 2.840, 51 (DPR. n. 917/1986, punto n. 2) ed euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni (Legge n. 205 del 2017, commi 252 e 253), o quello pro tempore vigente.
L’iscrizione gratuita comporta l’inclusione nel piano sanitario del lavoratore titolare iscritto e la condivisione delle garanzie sanitarie e dei massimali secondo quanto previsto dalle Guide ai Piani Sanitari.
- ATTENZIONE: ogni variazione in corso d’anno del nucleo familiare e del relativo carico fiscale deve essere tempestivamente comunicata nell’Area Riservata.
- Per tutte le specifiche si rimanda all’art. 3.3 del Regolamento vigente.
E’ possibile iscrivere a pagamento i familiari NON a carico del lavoratore dipendente iscritto.
I familiari che hanno diritto all’iscrizione a pagamento sono:
– coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
– conviventi di fatto di cui alla L.76/2016 (Art. 1, comma 36);
– figli non a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto affidati con sentenza di separazione/divorzio all’ex coniuge;
– figli non a carico purché conviventi;
– figli a carico dal compimento del 26° anno d’età.E’ quindi consentita l’adesione al Fondo con il versamento da parte del dipendente iscritto del premio annuale previsto per i singoli Piani Sanitari. All’Allegato 2 del Regolamento, art. 2, è disponibile la tabella con le quote contributive.
Il lavoratore dipendente può far aderire il proprio familiare non fiscalmente a carico allo stesso piano cui egli già aderisce con massimali autonomi oppure può far aderire il proprio familiare al Piano Base con massimali autonomi.
- ATTENZIONE: a partire dall’anno 2022, nel caso in cui un familiare non fiscalmente a carico decida di non aderire nuovamente per l’anno 2022, potrà iscriversi trascorsi 3 anni dall’ultima adesione al Fondo (Es. Il familiare del lavoratore iscritto come fiscalmente non a carico per l’anno 2021, sceglie di non aderire per l’anno 2022 → potrà iscriversi nuovamente come familiare non fiscalmente a carico dall’anno 2025).
E’ importante ricordare che gli unici familiari che hanno diritto all’iscrizione – indipendentemente dal carico fiscale – sono quelli previsti dal Regolamento. Non è possibile iscrivere, anche se presenti nello stato di famiglia, altri familiari (es. non può essere iscritto un genitore, un fratello, un cugino, un nonno, un nipote, uno zio, un animale).
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Chi può aderire al Fondo Metasalute?
Si possono iscrivere a Metasalute i lavoratori dipendenti di imprese che applicano il CCNL dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti ed i lavoratori del comparto orafo e argentiero, superato il periodo di prova, a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali:
- Tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time (orizzontale e verticale) e a domicilio;
- Apprendistato;
- Tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione.
Possono altresì aderire a Metasalute:
- I dipendenti delle parti stipulanti il CCNL dell’industri metalmeccanica e della installazione di impianti anche se distaccati in base alla legge n.300 del 1970.
In aggiunta ai lavoratori dipendenti succitati, sono destinatari delle prestazioni del Fondo anche il nucleo familiare a carico e quello non a carico.
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Come fare per aderire a Metasalute?
A decorrere dal 4 settembre 2017, per consentire l’adesione dei loro dipendenti, le aziende dovranno preventivamente registrarsi al Fondo accedendo alla sezione “Area Riservata” presente sull’home page del sito www.fondometasalute.it e generare le credenziali che consentiranno l’accesso all’Area Riservata all’interno della quale potranno depositare le anagrafiche dei lavoratori dipendenti.
I lavoratori iscritti a Metasalute dovranno registrarsi sul portale del Fondo accedendo alla sezione “Area Riservata” – presente sull’home page del sito www.fondometasalute.it – e cliccando su “REGISTRATI” per generare le credenziali che gli consentiranno l’accesso all’Area Riservata all’interno della quale potranno verificare la loro posizione anagrafica e gestire le richieste di prestazioni sanitarie e di rimborso delle spese mediche sostenute.
La mancata registrazione sul sito di Metasalute non preclude la possibilità al lavoratore dipendente iscritto di usufruire delle prestazioni sanitarie le quali potranno essere prenotate contattando il numero verde dedicato.
Inoltre, è data facoltà al lavoratore di estendere la copertura assicurativa al proprio nucleo familiare.
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Quali sono i vantaggi che ho aderendo a Metasalute?
L’iscritto a Metasalute ha la possibilità di fruire di numerose prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale.
In particolare, l’iscritto a Metasalute potrà utilizzare la rete convenzionata con Intesa Sanpaolo RBM Salute per l’erogazione in forma diretta delle prestazioni (centri diagnostici, case di cura, ospedali, centri odontoiatrici e fisioterapici) diffusa in tutta Italia.
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Quanto costa Metasalute?
La contribuzione per il Piano Base 2021-2023 è pari a euro 13 al mese a totale carico dell’Azienda. Tale contribuzione offre anche la possibilità all’Iscritto di estendere la copertura per i propri familiari a carico, senza costi aggiuntivi.
Per i Piani Sanitari Integrativi previsti dal Fondo per il triennio 2021-2023, invece, sussistono i seguenti importi mensili:
Piano integrativo A: contribuzione mensile pari ad euro 16,67 su base annua
Piano integrativo B: contribuzione mensile pari ad euro 21,00 su base annua
Piano integrativo C: contribuzione mensile pari ad euro 24,34 su base annua
Piano integrativo D: contribuzione mensile pari ad euro 28,17 su base annua
Piano integrativo E: contribuzione mensile pari ad euro 34,00 su base annua
Piano integrativo F: contribuzione mensile pari ad euro 67,00 su base annuaGli importi mensili sono determinati dividendo la contribuzione annua con arrotondamento al secondo decimale.
Contribuzione per l’iscrizione dei familiari NON a carico: la tabella con la quota prevista per ogni piano è disponibile nell’Allegato al Regolamento, art. 2.
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Cosa succede alla copertura assicurativa se faccio delle dichiarazioni non veritiere in fase di adesione?
L’Assistito è tenuto a rilasciare dichiarazioni precise, complete e non reticenti; se questo non accade, può perdere del tutto o in parte il diritto all’indennizzo e può cessare l’assicurazione.
Il Fondo verifica, anche su richiesta di Intesa Sanpaolo RBM Salute, tramite indagini o accertamenti, la veridicità di tutte le dichiarazioni e i dati acquisiti in relazione agli Assicurati, i relativi familiari e aventi diritto (es. legami familiari, familiari a carico), elementi necessari per valutare l’operatività delle coperture assicurative.
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Ho stipulato anche un’altra copertura assicurativa. Devo comunicarlo a qualcuno?
Se hai stipulato un’altra assicurazione per lo stesso rischio, dovrai comunicarlo a Intesa Sanpaolo RBM Salute. In caso di sinistro, dovrai avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Occorre farlo anche se lo stesso rischio è coperto da contratti stipulati con Enti, Casse, Fondi integrativi sanitari. Intesa Sanpaolo RBM Salute può esercitare il diritto di regresso.
La comunicazione avverrà in fase di richiesta rimborso, compilando il box dedicato all’interno del Modulo di rimborso.
Per le prestazioni in forma diretta, non sarà necessario fornire questa informazione. -
La copertura sanitaria vale solo in Italia o anche all’estero?
L’assicurazione è valida in tutto il mondo; i danni sono liquidati in Italia e rimborsati in euro.
Le spese sostenute all’estero sono rimborsate al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione della BCE. -
Quali sono i riferimenti legislativi della fiscalità dei Fondi Sanitari?
I riferimenti legislativi sono i seguenti:
• Lett. e-ter) del primo comma dell’art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi
• Lett. a) del secondo comma dell’art. 51 del Tuir
• Lett. h) del secondo comma dell’art. 51 del Tuir
• Lett. c) del primo comma dell’art. 15 del Tuir
• Art. 6 del D.Lgs. 314/97 -
Come avviene il pagamento per il nucleo familiare non a carico?
Il versamento della contribuzione per il nucleo familiare non a carico, come indicato nel Regolamento, è annuale anticipato e a totale carico del lavoratore dipendente iscritto.
Il versamento deve essere effettuato dal lavoratore titolare utilizzando le procedure di pagamento MAV previste dal Fondo e specificate nell’Area Riservata del lavoratore dipendente sul sito di Metasalute.
Il rinnovo dell’adesione avviene con il saldo della contribuzione a Metasalute. Non è possibile pagare direttamente ad Intesa San Paolo RBM Salute il premio per i familiari non fiscalmente a carico.
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Dopo l’adesione al Fondo, la mia copertura è subito attiva e posso richiedere le prestazioni sanitarie?
Le adesioni dei lavoratori dipendenti pervenute a decorrere dal 1°aprile 2018 (con esclusione della fattispecie di cui all’art.5) determineranno, per ragioni tecnico-amministrative, la decorrenza del diritto alle prestazioni sanitarie dal 1° giorno del 5° mese successivo a quello in cui avviene la prima contribuzione.
Il diritto alle prestazioni sanitarie – per coloro che hanno aderito dal 1°aprile 2018- si protrae dopo la cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità di contribuzione versate dall’azienda fino al momento della decorrenza della copertura sanitaria sopra citata (4 mesi).
Dopo che l’iscritto ha maturato il diritto alle prestazioni sanitarie con il Fondo, non è prevista nessuna ulteriore carenza con la Compagnia assicurativa.
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Dopo l’iscrizione al Fondo, quando è attiva la copertura del mio nucleo familiare a carico?
La decorrenza delle prestazioni sanitarie per il componente del nucleo familiare/convivente del lavoratore parte dal 1°giorno del mese successivo a quello di iscrizione purché il lavoratore titolare risulti in copertura a tale data.
Qualora il familiare/convivente a carico venga inserito durante il periodo di carenza del lavoratore dipendente, le prestazioni sanitarie del familiare partiranno dalla medesima data di inizio della copertura del lavoratore titolare.
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Dopo l’iscrizione al Fondo, quando è attiva la copertura del mio nucleo familiare non a carico?
La decorrenza delle prestazioni sanitarie per il familiare non a carico seguirà per ciascun anno l’inizio della decorrenza della copertura del lavoratore titolare iscritto, superato il periodo di carenza, e cesserà il 31 dicembre di ciascun anno.
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Cosa si intende per nucleo familiare?
Per nucleo familiare è da intendersi:
1) i soggetti di cui alle lett. a) e c) del DPR. n. 917/1986, ossia:
– il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati);2) i conviventi di fatto di cui alla L.76/2016 (commi 36-65 dell’Art. 1).
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Cosa sono le unioni civili?
Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile l’unione civile.
La legge n. 76 del 2016, che ha regolamentato le unioni civili, prevede che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonchè negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
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Posso iscrivere a Metasalute il mio nucleo familiare?
Sì. L’adesione a Metasalute può essere estesa anche al proprio nucleo familiare, sia quello fiscalmente a carico del lavoratore dipendente titolare di polizza, sia quello non fiscalmente a carico.
Per iscrivere il proprio nucleo familiare, il lavoratore dipendente iscritto al Fondo deve registrarsi e accedere alla propria “Area Riservata” sul sito del Fondo.
La procedura prevede l’inserimento dei dati dei familiari che si intende includere nel proprio Piano Sanitario.
Per conoscere nel dettaglio le tempistiche e modalità si consiglia un’attenta consultazione del Regolamento. -
Perché il Fondo richiede l’autocertificazione del mio nucleo familiare?
La certificazione del nucleo familiare a carico serve a verificare la legittimità dell’iscrizione gratuita per i propri familiari. L’attività è svolta a tutela di tutti gli iscritti affinché possano beneficiare in forma gratuita delle prestazioni del Fondo solo i soggetti aventi diritto.
Tutte le informazioni relative all’iscrizione gratuita dei familiari sono riportate negli artt. 2.1 e 3.3 del Regolamento.
In relazione alla documentazione richiesta ai fini dell’iscrizione del nucleo familiare e le disposizioni in materia di autocertificazione si fa riferimento all’art. 4 dello stesso Regolamento e alle circolari relative al periodo in cui è necessario procedere con l’autocertificazione.
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Come posso eseguire la certificazione del nucleo familiare?
Per autocertificare il proprio nucleo familiare è necessario accedere alla propria area riservata all’indirizzo www.accessoriservato.fondometasalute.it e seguire la procedura guidata che viene proposta in fase di accesso nelle apposite finestre temporali comunicate dal Fondo per ciascun anno, o nella sezione “Familiari” in qualsiasi momento dell’anno in caso di aggiunta di un nuovo familiare. La procedura è descritta nell’apposito Manuale.
I documenti da presentare cambiano in base al grado di parentela. Per capire la documentazione da presentare in base alla composizione del proprio nucleo è possibile consultare l’elenco dei documenti .
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Se non certifico il mio nucleo familiare viene sospesa anche la mia copertura di lavoratore dipendente?
No, la procedura di certificazione del nucleo non interferisce con la copertura del lavoratore caponucleo che continua a restare attivo in virtù del proprio rapporto di lavoro.
Il lavoratore dipendente potrà continuare ad accedere alla piattaforma e potrà utilizzare le prestazioni sanitarie previste dal proprio Piano Sanitario.
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Quali spese sanitarie posso portare in detrazione?
Sono detraibili al 19% le spese sanitarie non rimborsate rimaste a carico dell’iscritto al Fondo con la franchigia annua di 129,11 euro.
Inoltre, qualora i contributi versati abbiano superato il plafond di deducibilità, la parte eccedente i 3.615,20 euro concorrerà a formare reddito da lavoro dipendente e pertanto l’iscritto potrà fruire della detrazione anche di parte delle spese rimborsate in proporzione alla quota dei contributi che vanno ad aumentare il reddito imponibile.
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Posso portare in detrazione le spese sanitarie coperte da Metasalute?
No. Non possono essere indicate tra gli oneri detraibili le spese sanitarie sostenute che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:
- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.
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Dove dichiaro i contributi versati al Fondo?
Il versamento dei contributi è segnalato nel C.U.
Il datore di lavoro – in qualità di sostituto d’imposta – provvede ad operare la deduzione delle quote contributive corrisposte al Fondo fino al limite di euro 3.615,20 annui. -
I contributi a Metasalute sono deducibili dal reddito?
Sì. I contributi a carico dell’azienda o del lavoratore versati a Metasalute dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (e quindi sono esenti da tassazione) per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 annui.
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Come faccio a dedurre i contributi versati?
I contributi vengono dedotti dall’azienda in quanto sostituto d’imposta per cui il lavoratore ottiene la deduzione senza che debba fare nulla.
Gli importi dedotti, presenti nel CU che rilascia l’Azienda, dovranno poi essere eventualmente riportati nella dichiarazione dei redditi.
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Come devo fare per aprire un reclamo?
I reclami sul contratto o su un servizio assicurativo devono essere scritti e inviati a Intesa Sanpaolo RBM Salute scegliendo tra le varie modalità disponibili:
- compilando il form on line (https://www.intesasanpaolorbmsalute.com/reclami.html);
- per posta ordinaria o raccomandata: Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. – Ufficio Reclami – Via A. Lazzari n. 5, 30174 Venezia – Mestre (VE);
- per fax: 011/0932609;
- per mail: reclami@intesasanpaolorbmsalute.com ;
- a mezzo pec: reclami@pec.intesasanpaolorbmsalute.com
Se non viene usato il modulo on line, è importante indicare nel reclamo:
- nome, cognome, domicilio e data di nascita dell’Assicurato;
- nome, cognome, domicilio di chi propone il reclamo, se diverso dall’Assicurato (es. associazione consumatori, legale, familiare, etc.), con delega firmata dall’Assicurato e copia del relativo documento d’identità;
- numero di pratica;
- esposizione sintetica e completa dei fatti e delle ragioni del reclamo.
Attenzione: non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Controversie sulla quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità
È competente solo l’Autorità Giudiziaria
È possibile, tuttavia, ricorrere a sistemi conciliativi, se esistono.Liti transfrontaliere
Chi ha domicilio in Italia può presentare reclamo a IVASS o al sistema estero competente (elenco su www.ec.europa.eu/fin-net) chiedendo di attivare la procedura FIN-NET.
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Ho inviato un reclamo. Tra quanto riceverò l’esito della richiesta?
Intesa Sanpaolo RBM Salute risponde al reclamo entro 45 giorni dalla data di ricevimento.
Se non sei soddisfatto della risposta, o non la ricevi entro i 45 giorni, prima di interessare l’Autorità giudiziaria è possibile:- rivolgersi a IVASS via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
- fax: 06.42133206
- pec: ivass@pec.ivass.it
- informazioni su www.ivass.it;
- ricorrere alla procedura di mediazione obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi, rivolgendosi a un Organismo di Mediazione accreditato al Ministero della Giustizia;
- ricorrere agli altri sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie.
È sempre possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
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Che cos’è l’Autodichiarazione “Covid 19″?
L’Autodichiarazione “Covid 19” deve essere compilata solo in caso di richiesta di rimborso o di richiesta del Voucher Salute relativamente alle seguenti prestazioni:
- spirometria;
- RX Torace;
- ECG;
- ecocardiogramma;
- Tac torace;
- prestazioni collegate a danni cerebrali.
In caso di ricovero, non è necessario compilare l’Autodichiarazione “Covid 19” in quanto le informazioni necessarie alla Compagnia assicurativa per valutare la richiesta saranno reperibili all’interno della Cartella Clinica.
Per le prestazioni sanitarie sopra indicate, l’Iscritto è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, una delle seguenti condizioni:
– non essere a conoscenza di essere affetto/stato affetto da COVID 19;
– di non aver effettuato alcun tipo di esame (tampone, test sierologico) con esito positivo;
– di essere stato affetto da COVID 19 ma che la prestazione sanitaria eseguita (nel caso di rimborso) o da richiedere (in caso di assistenza diretta) è relativa a patologia estranea a tale virus, come da documentazione medica trasmessa alla Compagnia.Le conseguenze dirette o indirette di pandemie (ad esempio, in caso di affezione da Covid-19: è conseguenza diretta la fisioterapia rieducativa respiratoria; è conseguenza indiretta il danno cerebrale) sono escluse dall’assicurazione (come previsto dall’art. 17 “Esclusioni”, n. 25, delle Condizioni di Assicurazione)
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In quale occasione devo compilare l’ Autodichiarazione “Covid 19″?
L’Autodichiarazione “Covid 19” deve essere compilata solo in caso di richiesta di rimborso o di richiesta del Voucher Salute relativamente alle seguenti prestazioni: spirometria; RX Torace; ECG; ecocardiogramma; Tac torace e prestazioni collegate a danni cerebrali.
In caso di richiesta rimborso in forma cartacea, l’Autodichiarazione “Covid 19” deve essere compilata e spedita unitamente al Modulo di richiesta di rimborso.
In caso di richiesta rimborso online dall’area riservata, in fase di caricamento della documentazione medica e di spesa sarà necessario allegare anche l’Autodichiarazione “Covid 19”.
In caso di richieste di autorizzazione di prestazioni sanitarie in forma diretta (Voucher Salute) l’Autodichiarazione “Covid 19” dovrà essere compilata e trasmessa alla Compagnia assicurativa, unitamente alla documentazione medica, tramite l’accesso all’aera riservata del sito internet o tramite App.
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Sono stato affetto da Covid. Posso richiedere un ECG per una patologia non correlata al Covid 19?
Si, se l’Iscritto è affetto da una patologia non correlata al Covid 19, può richiedere il rimborso o il Voucher Salute per l’ECG compilando l’Autodichiarazione “Covid 19” anche se precedentemente affetto da Covid 19.
Qualora lo stato patologico sia una conseguenza diretta o indiretta di pandemie (nella fattispecie Covid 19) la copertura assicurativa non copre la prestazione.
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E’ prevista una copertura sanitaria legata alla diffusione della pandemia COVID-19?
Il Fondo ha attivato un Piano Sanitario Integrativo dedicato alla copertura delle Sindromi Influenzali di natura pandemica COVID-19 che è stato attivo dal dal 01.02.2020 al 31.12.2021.
Il Piano è stato aggiunto ai Piani già attivi senza alcun contributo supplementare né per le aziende né per i lavoratori dipendenti (non erano coperti i familiari, né gratuiti né a pagamento).La scadenza della copertura era originariamente prevista al 31/12/2020 ed è stata poi prorogata, completamente gratuita, per tutto il 2021.
Per maggiori informazioni si invita a prendere visione della Guida breve “Protezioni Sindromi Influenzali di natura pandemica”, del Piano sanitario integrativo “Protezione Sindromi Influenzali di natura pandemica Covid-19” e dello specifico Modulo di richiesta di indennizzo al fine di conoscere nel dettaglio le modalità di accesso alle misure di supporto di natura economica previste dalla nuova polizza.
La richiesta di rimborso può avvenire entro due anni.
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La mia azienda ha attivato per i dipendenti anche un’altra polizza per la protezione da COVID-19 che ha garanzie analoghe a quelle offerte dal piano integrativo di Metasalute, posso richiedere al Fondo Metasalute la liquidazione del medesimo sinistro?
Si, è possibile fare richiesta di indennizzo.
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Se sono ricoverato in una struttura ospedaliera del S.S.N. per curare una sindrome influenzale di natura pandemica e poi, a seguito di un peggioramento, vengo trasferito nel reparto di terapia intensiva o sub intensiva per la cura di sindromi influenzali di natura pandemica, alle dimissioni posso ottenere sia l’indennità di euro 30 al giorno per max 30 giorni, sia l’indennità di euro 1.000 di cui alla garanzia indennità post ricovero in terapia intensiva o di euro 500 di cui alla garanzia indennità post ricovero in terapia sub intensiva?
Si, le due indennità possono essere richieste se il ricovero avviene per “accertamenti o cure di sindromi influenzali di natura pandemica” e successivamente si viene trasferiti in un reparto di terapia intensiva, sub intensiva o reparto assimilabile; in questo caso si avrà diritto all’indennità di euro 30 al giorno (max 30 giorni) per il periodo di permanenza in struttura per “accertamenti o cure di sindromi influenzali di natura pandemica” e, in aggiunta, si avrà diritto all’indennità una tantum di 1.000,00 euro per il ricovero in terapia intensiva o all’indennità una tantum di 500,00 euro per il ricovero in terapia sub intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti medicali ventilati a caschi respiratori.
Nel caso in cui il ricovero avvenga direttamente in terapia intensiva per la cura di sindromi influenzali di natura pandemica, Intesa Sanpaolo RBM Salute liquida un’indennità una tantum di 1.000,00 euro (corrisposta ad avvenute dimissioni dalla struttura).
Nel caso in cui il ricovero avvenga direttamente in un reparto di terapia sub intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti medicali ventilati e caschi respiratori, l’indennità è ridotta a 500,00 euro una tantum (corrisposta ad avvenute dimissioni dalla struttura).
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Che cosa devo mandare alla Compagnia per ottenere l’indennità da ricovero e post ricovero in terapia intensiva e sub intensiva?
È necessario presentare copia della S.D.O. (scheda di dimissioni ospedaliere); nel caso in cui la S.D.O. non contenga le informazioni necessarie alla corretta istruttoria del sinistro, Intesa Sanpaolo RBM Salute richiede all’Assistito di trasmettere copia della cartella clinica completa.
In alternativa alla S.D.O., in considerazione della straordinarietà del periodo, l’Assistito potrà trasmettere copia della lettera di dimissioni, fermo rimanendo che, se non contiene le informazioni necessarie alla corretta istruttoria del sinistro, Intesa Sanpaolo RBM Salute richiede copia della cartella clinica completa.
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Che cos’è la SDO (scheda di dimissioni ospedaliere) e a chi la devo richiedere?
La Scheda di Dimissione Ospedaliera è parte integrante della cartella clinica, che riporta una serie di informazioni:
- anagrafiche (ad esempio: sesso, data e luogo di nascita, comune di residenza)
- cliniche (ad esempio: diagnosi, procedure diagnostiche, informazioni sul ricovero e la dimissione)
- relative alla struttura dove è stato effettuato il ricovero ospedaliero.
È rilasciata dalla struttura sanitaria presso cui è stato effettuato il ricovero.
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Sono un erede di un lavoratore che è deceduto nel corso di un ricovero avvenuto per accertamento di sindromi influenzali di natura pandemica e successivamente trasferito in terapia intensiva per cura di sindromi influenzali di natura pandemica; posso richiedere l’indennità in caso di ricovero per accertamenti o cura di sindromi influenzali di natura pandemica e l’indennità una tantum per il ricovero in terapia intensiva?
No, è possibile richiedere soltanto il contributo per le spese funerarie.
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Se sono ricoverato in un reparto che non è di terapia intensiva o sub intensiva, come ad esempio un reparto di medicina generale, posso usufruire della garanzia “indennità in caso di ricovero per accertamenti o cura di sindromi influenzali di natura pandemica” per cui è prevista un’indennità di euro 30 al giorno per max 30 giorni?
Si. La polizza riconosce un’indennità una tantum di 30 euro per ciascun giorno di ricovero fino ad un massimo di 30 giorni, qualora la diagnosi di ingresso sia per accertamento o cura di sindromi influenzali di natura pandemica. Il ricovero deve avvenire esclusivamente presso:
- Struttura ospedaliera del S.S.N
- Struttura accreditata o convenzionata con il S.S.N
- Struttura appositamente autorizzata dalle ordinanze governative (ad es. ospedali privati, militari e da campo)
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Sono un erede di un lavoratore che è deceduto nel corso di un ricovero in un reparto che non era di terapia intensiva né di terapia sub intensiva, posso richiedere l’erogazione del contributo per le spese funerarie?
No, il contributo per le spese funerarie è riconosciuto solo nel caso in cui il ricovero sia avvenuto in un reparto di terapia intensiva o sub intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti medicali ventilati e caschi respiratori.
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Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia al termine del quale il medico mi consente di tornare a casa. Le spese per l’utilizzo della sala emodinamica sono coperte dalla Compagnia Assicurativa?
Certo, il costo dell’esame e della sala emodinamica sono coperte interamente dalla garanzia di polizza relativa all’Alta Diagnostica.
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Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia al termine del quale il medico reputa opportuno tenermi una notte in osservazione. I costi relativi alla degenza restano a mio carico?
Il costo dell’esame e della sala emodinamica è coperto interamente dalla garanzia di polizza relativa all’Alta Diagnostica mentre i costi relativi alla degenza in caso di ricovero restano a carico dell’iscritto con applicazione di tariffe agevolate Intesa Sanpaolo RBM Salute.
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Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia a seguito del quale il medico ravvisa la necessità di intervenire urgentemente e contestualmente con una angioplastica. É necessaria la rettifica del mio VoucherSalute?
Sì, se si è in possesso di un VoucherSalute che autorizza una Coronarografia e, durante l’erogazione della prestazione, il medico dovesse ravvisare la necessità di eseguire con urgenza una angioplastica, la Struttura Convenzionata dovrà chiedere alla Compagnia Assicurativa la rettifica di quel VoucherSalute. Nel caso in cui l’angioplastica rientrasse negli interventi coperti dal proprio Piano Sanitario, la prestazione sarà coperta dalla garanzia “Ricovero in Istituto di cura per intervento chirurgico”.
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Mi reco presso una struttura convenzionata per sottopormi ad un esame di Coronarografia al termine del quale il medico mi segnala la necessità di tornare in un secondo momento per effettuare una angioplastica. Dovrò richiedere un nuovo VoucherSalute?
In questo caso l’esame di Coronarografia e l’uso della sala emodinamica sono state autorizzate già con il primo VoucherSalute. Per il successivo intervento di angioplastica sarà necessario richiedere l’autorizzazione di un secondo VoucherSalute la cui prestazione rientrerà nella garanzia di polizza relativa al “Ricovero in Istituto di Cura per intervento chirurgico”, nel caso in cui l’angioplastica rientrasse negli interventi coperti dal proprio Piano Sanitario.